Gli sviluppi nell’ambito della tutela internazionale dell’ambiente hanno portato alla consacrazione del principio di precauzione nella Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (Dichiarazione di Rio) del 1992. In linea con gli sviluppi internazionali, la Comunità europea ha inserito il principio di precauzione tra i capisaldi della propria politica ambientale, definendo le modalità applicative del principio in una Comunicazione della Commissione europea del 2000, la quale estende l’applicazione del principio ad altre politiche dell’Unione, ad esempio per finalità di tutela della salute. È evidente che l’esigenza di gestire i rischi derivanti dalle applicazioni del progresso scientifico e tecnologico, sulla base del principio di precauzione, investe anche le fasi preliminari della ricerca e sviluppo delle nanotecnologie (tecnologie convergenti definite in relazione alla dimensione nanometrica alla quale avviene l’osservazione dei fenomeni e la manipolazione della materia). Nella definizione degli orientamenti per la ricerca e lo sviluppo delle nanotecnologie la Commissione europea richiama, quindi, il principio di precauzione ma la formulazione del principio sembra contraddire il suo contenuto, come definito a livello internazionale e nelle linee guida adottate dalla Commissione nel 2000. Su tali premesse, viene esaminata l’apparente contraddizione alla luce della prassi internazionale e comunitaria, al fine di verificare se con riguardo alle nanotecnologie prevalgano le finalità mercantilistiche della Comunità europea sull’esigenza di tutela della salute e dell’ambiente attraverso un bilanciamento che neghi (o limiti fortemente) l’applicazione del principio di precauzione. In conclusione è nella natura stessa del principio di precauzione, secondo una concezione “forte” dello stesso, incentivare l’attività di ricerca, soprattutto negli ambiti emergenti, al fine di procedere ad una completa valutazione dei rischi. Solo un’applicazione flessibile del principio di precauzione che tenga conto delle diverse fasi di sviluppo di una tecnologia può consentire di tutelare la salute e l’ambiente e allo stesso tempo di non pregiudicare i possibili vantaggi competitivi dell’Unione sul mercato globale.

La Comunità europea e le nanotecnologie: verso la negazione del principio di precauzione?

MARRANI, DANIELA
2008-01-01

Abstract

Gli sviluppi nell’ambito della tutela internazionale dell’ambiente hanno portato alla consacrazione del principio di precauzione nella Dichiarazione sull’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (Dichiarazione di Rio) del 1992. In linea con gli sviluppi internazionali, la Comunità europea ha inserito il principio di precauzione tra i capisaldi della propria politica ambientale, definendo le modalità applicative del principio in una Comunicazione della Commissione europea del 2000, la quale estende l’applicazione del principio ad altre politiche dell’Unione, ad esempio per finalità di tutela della salute. È evidente che l’esigenza di gestire i rischi derivanti dalle applicazioni del progresso scientifico e tecnologico, sulla base del principio di precauzione, investe anche le fasi preliminari della ricerca e sviluppo delle nanotecnologie (tecnologie convergenti definite in relazione alla dimensione nanometrica alla quale avviene l’osservazione dei fenomeni e la manipolazione della materia). Nella definizione degli orientamenti per la ricerca e lo sviluppo delle nanotecnologie la Commissione europea richiama, quindi, il principio di precauzione ma la formulazione del principio sembra contraddire il suo contenuto, come definito a livello internazionale e nelle linee guida adottate dalla Commissione nel 2000. Su tali premesse, viene esaminata l’apparente contraddizione alla luce della prassi internazionale e comunitaria, al fine di verificare se con riguardo alle nanotecnologie prevalgano le finalità mercantilistiche della Comunità europea sull’esigenza di tutela della salute e dell’ambiente attraverso un bilanciamento che neghi (o limiti fortemente) l’applicazione del principio di precauzione. In conclusione è nella natura stessa del principio di precauzione, secondo una concezione “forte” dello stesso, incentivare l’attività di ricerca, soprattutto negli ambiti emergenti, al fine di procedere ad una completa valutazione dei rischi. Solo un’applicazione flessibile del principio di precauzione che tenga conto delle diverse fasi di sviluppo di una tecnologia può consentire di tutelare la salute e l’ambiente e allo stesso tempo di non pregiudicare i possibili vantaggi competitivi dell’Unione sul mercato globale.
2008
9788838240508
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