I servizi d’investimento Gli intermediari finanziari, imprese private che adottano la forma giuridica della società per azioni, sono assoggettati, nei loro rapporti con i clienti e nella loro organizzazione interna, oltre che alle regole fissate dal codice civile in materia di obbligazioni, contratti, imprese e società, anche a quelle contenute nel TUF. Le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano, seguendo il percorso delineato dal legislatore comunitario, a disegnare una disciplina speciale per l’attività di intermediazione finanziaria vanno ricercate nell’ambito di un principio posto a fondamento del nostro ordinamento e di quello comunitario: il principio del libero mercato. Come ci insegnano gli economisti, nel modello astratto di libero mercato, gli operatori che, attraverso una efficiente organizzazione dei fattori produttivi, riescono ad offrire i prodotti migliori ai prezzi più competitivi, primeggiano sul mercato, realizzando i profitti più elevati e raccogliendo le quote di domanda più ampie, a discapito delle imprese meno efficienti, che finiscono per essere emarginate e, nei casi limite, espulse dal mercato. Peraltro, viene anche insegnato che l’attuazione di tale modello richiede alcune condizioni, tra cui quella della massima circolazione e disponibilità delle informazioni. Si osserva che per aversi un mercato concorrenziale, ove si realizzi una efficiente allocazione delle risorse ed uno spontaneo e decentrato sistema democratico di scambi, fondato sull’uguaglianza e sulla libertà dei partecipanti, non è sufficiente che vi siano più venditori e più acquirenti, ma è anche indispensabile che questi ultimi siano informati sulla presenza degli altri e sui beni da questi offerti. E’, cioè, necessario che vi sia un circuito informativo liberamente accessibile dai suoi protagonisti, che permetta loro di conoscere l’esistenza delle controparti, e, soprattutto, di vagliare in concreto la diversa convenienza delle soluzioni prospettate, promuovendo, così, l’incontro della domanda e dell’offerta ed allocando le risorse verso i soggetti ed i beni più vicini alle esigenze degli utenti. Evidentemente, la necessità di informazioni varia in relazione alla natura dei beni e servizi offerti. Le difficoltà che incontriamo sono legate alla dimensione opaca dei beni (gli strumenti finanziari) e dei servizi (i servizi d’investimento) scambiati sul mercato finanziario. Questi, infatti, hanno natura intangibile ed aleatoria, consistendo in diritti di credito di contenuto incerto, in quanto determinato da fatti futuri, la cui comprensione e prevedibilità è collegata ad informazioni che non sono di pubblico dominio (ad esempio, per comprendere i benefici del titolo azionario che ci viene offerto in sottoscrizione, ci occorrere disporre di informazioni complete e dettagliate “sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente” e sui diritti connessi all’azione, cfr. art. 94 TUF). Nel mercato finanziario, dunque, si assiste ad una naturale asimmetria informativa tra gli investitori e gli operatori (emittenti) rispetto ai beni e servizi che i primi domandano ai secondi. Detta asimmetria informativa compromette sensibilmente l’attuazione del principio competitivo. Infatti, se l’investitore è privo delle informazioni e delle competenze necessarie, compie scelte non consapevoli, e non razionali, indirizzando i propri risparmi verso strumenti finanziari e servizi d’investimento non meritevoli, correndo rischi che non sono da lui conosciuti, né voluti, e determinando una inefficiente allocazione delle risorse economiche, ovvero, secondo il linguaggio degli economisti, il “fallimento del mercato”. Al fine di colmare il gap informativo che separa gli investitori dagli emittenti ed assicurare, così, un corretto funzionamento e sviluppo dei mercati finanziari, il legislatore italiano e quello comunitario hanno disegnato una disciplina speciale per l’attività degli intermediari finanziari che li assoggetta a numerosi e dettagliati obblighi di struttura e di comportamento, oltre che ad un incisivo e pregnante sistema di vigilanza, volti ad assicurare un corretto esercizio della funzione di intermediazione che questi svolgono tra domanda ed offerta di strumenti finanziari, che, pur non essendo propriamente pubblica, risulta immediatamente funzionale alla tutela del risparmio e della stabilità ed integrità dei mercati.

I servizi di investimento

DI AMATO, ALESSIO
2008-01-01

Abstract

I servizi d’investimento Gli intermediari finanziari, imprese private che adottano la forma giuridica della società per azioni, sono assoggettati, nei loro rapporti con i clienti e nella loro organizzazione interna, oltre che alle regole fissate dal codice civile in materia di obbligazioni, contratti, imprese e società, anche a quelle contenute nel TUF. Le ragioni che hanno indotto il legislatore italiano, seguendo il percorso delineato dal legislatore comunitario, a disegnare una disciplina speciale per l’attività di intermediazione finanziaria vanno ricercate nell’ambito di un principio posto a fondamento del nostro ordinamento e di quello comunitario: il principio del libero mercato. Come ci insegnano gli economisti, nel modello astratto di libero mercato, gli operatori che, attraverso una efficiente organizzazione dei fattori produttivi, riescono ad offrire i prodotti migliori ai prezzi più competitivi, primeggiano sul mercato, realizzando i profitti più elevati e raccogliendo le quote di domanda più ampie, a discapito delle imprese meno efficienti, che finiscono per essere emarginate e, nei casi limite, espulse dal mercato. Peraltro, viene anche insegnato che l’attuazione di tale modello richiede alcune condizioni, tra cui quella della massima circolazione e disponibilità delle informazioni. Si osserva che per aversi un mercato concorrenziale, ove si realizzi una efficiente allocazione delle risorse ed uno spontaneo e decentrato sistema democratico di scambi, fondato sull’uguaglianza e sulla libertà dei partecipanti, non è sufficiente che vi siano più venditori e più acquirenti, ma è anche indispensabile che questi ultimi siano informati sulla presenza degli altri e sui beni da questi offerti. E’, cioè, necessario che vi sia un circuito informativo liberamente accessibile dai suoi protagonisti, che permetta loro di conoscere l’esistenza delle controparti, e, soprattutto, di vagliare in concreto la diversa convenienza delle soluzioni prospettate, promuovendo, così, l’incontro della domanda e dell’offerta ed allocando le risorse verso i soggetti ed i beni più vicini alle esigenze degli utenti. Evidentemente, la necessità di informazioni varia in relazione alla natura dei beni e servizi offerti. Le difficoltà che incontriamo sono legate alla dimensione opaca dei beni (gli strumenti finanziari) e dei servizi (i servizi d’investimento) scambiati sul mercato finanziario. Questi, infatti, hanno natura intangibile ed aleatoria, consistendo in diritti di credito di contenuto incerto, in quanto determinato da fatti futuri, la cui comprensione e prevedibilità è collegata ad informazioni che non sono di pubblico dominio (ad esempio, per comprendere i benefici del titolo azionario che ci viene offerto in sottoscrizione, ci occorrere disporre di informazioni complete e dettagliate “sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente” e sui diritti connessi all’azione, cfr. art. 94 TUF). Nel mercato finanziario, dunque, si assiste ad una naturale asimmetria informativa tra gli investitori e gli operatori (emittenti) rispetto ai beni e servizi che i primi domandano ai secondi. Detta asimmetria informativa compromette sensibilmente l’attuazione del principio competitivo. Infatti, se l’investitore è privo delle informazioni e delle competenze necessarie, compie scelte non consapevoli, e non razionali, indirizzando i propri risparmi verso strumenti finanziari e servizi d’investimento non meritevoli, correndo rischi che non sono da lui conosciuti, né voluti, e determinando una inefficiente allocazione delle risorse economiche, ovvero, secondo il linguaggio degli economisti, il “fallimento del mercato”. Al fine di colmare il gap informativo che separa gli investitori dagli emittenti ed assicurare, così, un corretto funzionamento e sviluppo dei mercati finanziari, il legislatore italiano e quello comunitario hanno disegnato una disciplina speciale per l’attività degli intermediari finanziari che li assoggetta a numerosi e dettagliati obblighi di struttura e di comportamento, oltre che ad un incisivo e pregnante sistema di vigilanza, volti ad assicurare un corretto esercizio della funzione di intermediazione che questi svolgono tra domanda ed offerta di strumenti finanziari, che, pur non essendo propriamente pubblica, risulta immediatamente funzionale alla tutela del risparmio e della stabilità ed integrità dei mercati.
2008
9788814141560
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/1870367
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