La legge che maggiormente ha contribuito a trasformare il testo del Libro I del Codice è quella del 19 maggio 1975, n. 151, che ha modificato la disciplina del matrimonio civile, degli effetti del matrimonio, della filiazione legittima e naturale, della potestà parentale, nonché la disciplina della successione legittima e necessaria. In questo quadro si inserisce la disciplina dell’art. 230 bis c.c., che regola l’impresa familiare e le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura. L’impresa familiare è quella nella quale prestano lavoro in maniera continuativa ed effettiva il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Tale figura prevista dai commi 1 e 3 dell’art. 230 bis c.c., rappresenta una novità dettata dall’esperienza economica e sociale, introdotta dalla l. n. 151/1975. Con detta norma il legislatore ha inteso offrire una efficace protezione giuridica a quelle situazioni in cui un soggetto presta il proprio lavoro a favore di un familiare tutte le volte in cui l’attività non trovi lo specifico riconoscimento o non si fondi su un altro titolo. In questo modo si è superato l’indirizzo secondo cui la prestazione tra soggetti conviventi, soprattutto se legati da vincoli di coniugio, parentela od affinità, non avesse autonoma rilevanza giuridica in quanto il particolare vincolo di solidarietà sociale, di reciproco sostegno economico che collegava i componenti della comunità familiare nel sentimento della loro comunanza di vita e nella coscienza di comune interesse era di ostacolo alla possibilità di configurare un rapporto giuridico di lavoro. Molteplici sono i profili e le problematiche affrontate nel contributo senza tralasciare i precetti costituzionali cui si ispira l’art. 230 bis c.c., e va innanzitutto richiamato l’art. 37 Cost., espressamente riportato nella norma allorché afferma che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Esso si ispira, poi, all’art. 29 Cost., che riconosce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed i diritti della famiglia. Allo stesso modo l’art. 230 bis c.c., attua l’art. 4 Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e fa carico allo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Essa difatti riconosce piena tutela al lavoro dei familiari superando la presunzione di gratuità della prestazione effettuata. Con riferimento alla tutela del lavoro, dei diritti del lavoratore familiare anche sotto l’aspetto della retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, la norma di cui all’art. 230 bis c.c., costituisce attuazione degli artt. 35 e 36 Cost
L'IMPRESA FAMILIARE
APICELLA, Domenico
2006-01-01
Abstract
La legge che maggiormente ha contribuito a trasformare il testo del Libro I del Codice è quella del 19 maggio 1975, n. 151, che ha modificato la disciplina del matrimonio civile, degli effetti del matrimonio, della filiazione legittima e naturale, della potestà parentale, nonché la disciplina della successione legittima e necessaria. In questo quadro si inserisce la disciplina dell’art. 230 bis c.c., che regola l’impresa familiare e le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura. L’impresa familiare è quella nella quale prestano lavoro in maniera continuativa ed effettiva il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. Tale figura prevista dai commi 1 e 3 dell’art. 230 bis c.c., rappresenta una novità dettata dall’esperienza economica e sociale, introdotta dalla l. n. 151/1975. Con detta norma il legislatore ha inteso offrire una efficace protezione giuridica a quelle situazioni in cui un soggetto presta il proprio lavoro a favore di un familiare tutte le volte in cui l’attività non trovi lo specifico riconoscimento o non si fondi su un altro titolo. In questo modo si è superato l’indirizzo secondo cui la prestazione tra soggetti conviventi, soprattutto se legati da vincoli di coniugio, parentela od affinità, non avesse autonoma rilevanza giuridica in quanto il particolare vincolo di solidarietà sociale, di reciproco sostegno economico che collegava i componenti della comunità familiare nel sentimento della loro comunanza di vita e nella coscienza di comune interesse era di ostacolo alla possibilità di configurare un rapporto giuridico di lavoro. Molteplici sono i profili e le problematiche affrontate nel contributo senza tralasciare i precetti costituzionali cui si ispira l’art. 230 bis c.c., e va innanzitutto richiamato l’art. 37 Cost., espressamente riportato nella norma allorché afferma che il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo. Esso si ispira, poi, all’art. 29 Cost., che riconosce l’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi ed i diritti della famiglia. Allo stesso modo l’art. 230 bis c.c., attua l’art. 4 Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e fa carico allo Stato di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Essa difatti riconosce piena tutela al lavoro dei familiari superando la presunzione di gratuità della prestazione effettuata. Con riferimento alla tutela del lavoro, dei diritti del lavoratore familiare anche sotto l’aspetto della retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro, la norma di cui all’art. 230 bis c.c., costituisce attuazione degli artt. 35 e 36 CostI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.