Nell’ambito dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, il capo II del tit. IV del libro XI del codice di rito disciplina gli istituti che consentono l’esecuzione all’estero di sentenze penali emesse da organi giurisdizionali italiani. Il legislatore individua nettamente i requisiti posti per l’esecuzione all’estero del provvedimento emesso dall’autorità giurisdizionale italiana, specificando i poteri del ministro della giustizia conseguenti all’individuazione della sussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 742 c.p.p. I presupposti per la realizzazione di questo strumento di cooperazione giudiziaria, dettato dall’esigenza sempre più pressante di adempiere agli impegni assunti dal nostro Paese – così come dagli altri Stati dell’Unione europea – in vista di una sempre più crescente possibilità di mobilità delle persone, vanno individuati, schematicamente: a) nell’irrevocabilità del provvedimento che vuole eseguirsi; b) nella compatibilità del sistema carcerario del Paese di esecuzione con le finalità socio-rieducative previste dal nostro ordinamento; c) nell’esistenza di specifici accordi internazionali . In relazione a questi ultimi, è opportuno rilevare che l’ordinamento interno stabilisce la prevalenza delle fonti internazionali su quelle nazionali, secondo il principio generale enucleabile dagli artt. 10 Cost. e 696 c.p.p. L’esecuzione della sentenza penale italiana all’estero opera – nei casi contemplati da specifici accordi internazionali o nell’ipotesi di richiesta di estradizione proveniente da altro Paese – su iniziativa del ministro della giustizia o previo suo consenso alla richiesta inoltrata dallo Stato estero (art. 742, comma 1, c.p.p.). Circa l’oggetto, è previsto che possano eseguirsi sentenze di assoluzione (contenenti, ad esempio, disposizioni in materia di confisca), come pure di condanna, sia a pene pecuniarie che a pene detentive. Perché possano eseguirsi pene restrittive della libertà personale, è necessario che il condannato, edotto delle conseguenze, dichiari di acconsentirvi, a condizione che l’esecuzione nello Stato estero sia in grado di permettere il reinserimento sociale del condannato (art. 742, comma 2, c.p.p.), così come previsto dall’art. 27 comma 3 Cost., oppure – anche se non ricorrono tali condizioni – quando il condannato si trovi nel territorio dello Stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è comunque possibile (art. 742, comma 3, c.p.p.).

L’esecuzione all’estero di sentenze penali e di provvedimenti cautelari del giudice italiano

DALIA, Gaspare
2009-01-01

Abstract

Nell’ambito dei rapporti giurisdizionali con le autorità straniere, il capo II del tit. IV del libro XI del codice di rito disciplina gli istituti che consentono l’esecuzione all’estero di sentenze penali emesse da organi giurisdizionali italiani. Il legislatore individua nettamente i requisiti posti per l’esecuzione all’estero del provvedimento emesso dall’autorità giurisdizionale italiana, specificando i poteri del ministro della giustizia conseguenti all’individuazione della sussistenza delle condizioni contemplate dall’art. 742 c.p.p. I presupposti per la realizzazione di questo strumento di cooperazione giudiziaria, dettato dall’esigenza sempre più pressante di adempiere agli impegni assunti dal nostro Paese – così come dagli altri Stati dell’Unione europea – in vista di una sempre più crescente possibilità di mobilità delle persone, vanno individuati, schematicamente: a) nell’irrevocabilità del provvedimento che vuole eseguirsi; b) nella compatibilità del sistema carcerario del Paese di esecuzione con le finalità socio-rieducative previste dal nostro ordinamento; c) nell’esistenza di specifici accordi internazionali . In relazione a questi ultimi, è opportuno rilevare che l’ordinamento interno stabilisce la prevalenza delle fonti internazionali su quelle nazionali, secondo il principio generale enucleabile dagli artt. 10 Cost. e 696 c.p.p. L’esecuzione della sentenza penale italiana all’estero opera – nei casi contemplati da specifici accordi internazionali o nell’ipotesi di richiesta di estradizione proveniente da altro Paese – su iniziativa del ministro della giustizia o previo suo consenso alla richiesta inoltrata dallo Stato estero (art. 742, comma 1, c.p.p.). Circa l’oggetto, è previsto che possano eseguirsi sentenze di assoluzione (contenenti, ad esempio, disposizioni in materia di confisca), come pure di condanna, sia a pene pecuniarie che a pene detentive. Perché possano eseguirsi pene restrittive della libertà personale, è necessario che il condannato, edotto delle conseguenze, dichiari di acconsentirvi, a condizione che l’esecuzione nello Stato estero sia in grado di permettere il reinserimento sociale del condannato (art. 742, comma 2, c.p.p.), così come previsto dall’art. 27 comma 3 Cost., oppure – anche se non ricorrono tali condizioni – quando il condannato si trovi nel territorio dello Stato richiesto e l’estradizione è stata negata o non è comunque possibile (art. 742, comma 3, c.p.p.).
2009
9788859803867
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