Il saggio esamina le regole disciplinanti lo svolgimento delle intercettazioni di conversazioni telefoniche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale e dell'organo di legittimità, al fine di verificare fino a che punto l'attuale disciplina costituisca una risposta alla ricerca del difficile equilibrio tra le esigenze di accertamento del fatto e la tutela della segretezza delle comunicazioni. Non c’è il rischio di essere smentiti nell’affermare che l’analisi della disciplina in materia di intercettazioni telefoniche, nonostante la complessità del dato normativo, attiri l’attenzione dell’interprete, se non altro per la sua duplice straordinaria efficacia: da un lato, quella di incidere in modo particolarmente invasivo su una libertà costituzionalmente garantita, mediante il ricorso a tutti gli strumenti offerti dalla tecnologia idonei a consentire la captazione di comunicazioni; dall’altro, quella di determinare, come atto a sorpresa, una conoscenza connotata da evidente attitudine probatoria, quasi sempre determinante ai fini dell’accertamento del fatto. Il risultato conseguibile, ovvero la capacità di pervenire ad un dato conoscitivo dotato di tale efficacia probatoria si scontra, inevitabilmente, con la forza intrusiva del mezzo utilizzato, idoneo ad interferire con la libertà, inviolabile, di segretezza nelle comunicazioni. Il ricorso sempre più massiccio a tale mezzo di ricerca della prova e i pericoli, purtroppo reali, di anticipata divulgazione dei contenuti delle comunicazioni, come ampiamente confermato dalla prassi, sollecitano l’interprete ad approfondire, oltre le ragioni legittimanti l’attivazione dell’intercettazione, le «regole» prescritte dalla disciplina - nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e nei limiti che consentono il superamento dell’inviolabilità - e, di conseguenza, il grado di tutela accordato attraverso l’allestimento di specifiche «garanzie». Ferma restando l’indiscussa attitudine probatoria dei risultati conseguibili, la proliferazione del ricorso alla intercettazione telefonica, con le inevitabili ripercussioni sulle risorse destinate all’amministrazione della giustizia, dovrebbe far riflettere sull’effettiva esistenza, accertata di volta in volta, dei presupposti giustificanti l’attivazione del mezzo di ricerca della prova e, in particolare, sulla consapevolezza, da parte degli operatori, che tale istituto è consentito solo quando ogni altro mezzo risulti inadeguato. Sulla scia di quanto sostenuto dalla Corte costituzionale, appare chiaro che la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione non può che essere valutata con cautela scrupolosa, attese le conseguenze sul piano della grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionali protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell’amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso. Il lavoro è tutto incentrato sul procedimento disciplinato nell'impianto codicistico al fine di verificarne la sua attuazione nella prassi. Le garanzie di «ordine giuridico» - per richiamare la formula utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 1973 – si collegano al complesso di attività funzionali alla utilizzazione del materiale formato a seguito delle intercettazioni. Il procedimento che disciplina l’assunzione delle intercettazioni di comunicazioni è complesso ed articolato, ricomprendendo una sequenza di segmenti, cronologicamente e finalisticamente orientati, che vanno dal decreto di autorizzazione fino alla trascrizione o alla stampa delle comunicazioni intercettate. Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva che inizia con l’autorizzazione del giudice o con il decreto motivato del magistrato del pubblico ministero, prosegue con lo svolgimento delle operazioni di captazione secondo le modalità previste in ordine all’esecuzione e alla verbalizzazione, continua con il deposito dei risultati in vista della loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento mediante lo stralcio delle registrazioni irrilevanti e inutilizzabili e la successiva trascrizione integrale di quelle da acquisire. La filosofia ricavabile dal sistema – confermata dall’individuazione dell’assoluta indispensabilità di proseguire le indagini come presupposto per l’attivazione dell’attività di intercettazione – implica la collocazione del procedimento – a differenza degli altri mezzi di ricerca della prova – esclusivamente all’interno dell’attività investigativa e la sua necessaria chiusura, al più, con la conclusione delle stesse indagini preliminari. I diversi segmenti sono tutti necessariamente collegati, in quanto sono finalizzati, in un primo momento, allo svolgimento legale delle operazioni e, successivamente, alla utilizzazione dei risultati. Il procedimento mette in risalto un iter in grado di controllare la legittimazione dell’organo proponente e di filtrare i dati conoscitivi, salvaguardando le posizioni dei terzi e delle parti, in vista della loro utilizzazione per la formazione del sapere giudiziale. L'indagine effettuata, sulla scorta anche delle indicazioni provenienti dall'elaborazione giurisprudenziale, consente di rilevare il mancato rispetto nella prassi dell'iter procedimentale configurato dal legislatore a salvaguardia del bilanciamento di contrapposti interessi e si conclude con l'esame delle soluzioni ipotizzate nei progetti di riforma sull'istituto.

Meccanismi operativi e regole procedurali, Relazione al XIX Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale (Milano, 5-7 ottobre 2007),

KALB, Luigi
2009-01-01

Abstract

Il saggio esamina le regole disciplinanti lo svolgimento delle intercettazioni di conversazioni telefoniche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale e dell'organo di legittimità, al fine di verificare fino a che punto l'attuale disciplina costituisca una risposta alla ricerca del difficile equilibrio tra le esigenze di accertamento del fatto e la tutela della segretezza delle comunicazioni. Non c’è il rischio di essere smentiti nell’affermare che l’analisi della disciplina in materia di intercettazioni telefoniche, nonostante la complessità del dato normativo, attiri l’attenzione dell’interprete, se non altro per la sua duplice straordinaria efficacia: da un lato, quella di incidere in modo particolarmente invasivo su una libertà costituzionalmente garantita, mediante il ricorso a tutti gli strumenti offerti dalla tecnologia idonei a consentire la captazione di comunicazioni; dall’altro, quella di determinare, come atto a sorpresa, una conoscenza connotata da evidente attitudine probatoria, quasi sempre determinante ai fini dell’accertamento del fatto. Il risultato conseguibile, ovvero la capacità di pervenire ad un dato conoscitivo dotato di tale efficacia probatoria si scontra, inevitabilmente, con la forza intrusiva del mezzo utilizzato, idoneo ad interferire con la libertà, inviolabile, di segretezza nelle comunicazioni. Il ricorso sempre più massiccio a tale mezzo di ricerca della prova e i pericoli, purtroppo reali, di anticipata divulgazione dei contenuti delle comunicazioni, come ampiamente confermato dalla prassi, sollecitano l’interprete ad approfondire, oltre le ragioni legittimanti l’attivazione dell’intercettazione, le «regole» prescritte dalla disciplina - nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e nei limiti che consentono il superamento dell’inviolabilità - e, di conseguenza, il grado di tutela accordato attraverso l’allestimento di specifiche «garanzie». Ferma restando l’indiscussa attitudine probatoria dei risultati conseguibili, la proliferazione del ricorso alla intercettazione telefonica, con le inevitabili ripercussioni sulle risorse destinate all’amministrazione della giustizia, dovrebbe far riflettere sull’effettiva esistenza, accertata di volta in volta, dei presupposti giustificanti l’attivazione del mezzo di ricerca della prova e, in particolare, sulla consapevolezza, da parte degli operatori, che tale istituto è consentito solo quando ogni altro mezzo risulti inadeguato. Sulla scia di quanto sostenuto dalla Corte costituzionale, appare chiaro che la richiesta di provvedimenti autorizzativi della intercettazione non può che essere valutata con cautela scrupolosa, attese le conseguenze sul piano della grave limitazione alla libertà e segretezza delle comunicazioni. Nel compiere questa valutazione il giudice deve tendere al contemperamento dei due interessi costituzionali protetti onde impedire che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni telefoniche venga ad essere sproporzionatamente sacrificato dalla necessità di garantire una efficace repressione degli illeciti penali. A tal fine è indispensabile che accerti se ricorrano effettive esigenze, proprie dell’amministrazione della giustizia, che realmente legittimino simile forma di indagine e se sussistano fondati motivi per ritenere che mediante la stessa possano essere acquisiti risultati positivi per le indagini in corso. Il lavoro è tutto incentrato sul procedimento disciplinato nell'impianto codicistico al fine di verificarne la sua attuazione nella prassi. Le garanzie di «ordine giuridico» - per richiamare la formula utilizzata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 34 del 1973 – si collegano al complesso di attività funzionali alla utilizzazione del materiale formato a seguito delle intercettazioni. Il procedimento che disciplina l’assunzione delle intercettazioni di comunicazioni è complesso ed articolato, ricomprendendo una sequenza di segmenti, cronologicamente e finalisticamente orientati, che vanno dal decreto di autorizzazione fino alla trascrizione o alla stampa delle comunicazioni intercettate. Si tratta di una fattispecie a formazione progressiva che inizia con l’autorizzazione del giudice o con il decreto motivato del magistrato del pubblico ministero, prosegue con lo svolgimento delle operazioni di captazione secondo le modalità previste in ordine all’esecuzione e alla verbalizzazione, continua con il deposito dei risultati in vista della loro acquisizione al fascicolo per il dibattimento mediante lo stralcio delle registrazioni irrilevanti e inutilizzabili e la successiva trascrizione integrale di quelle da acquisire. La filosofia ricavabile dal sistema – confermata dall’individuazione dell’assoluta indispensabilità di proseguire le indagini come presupposto per l’attivazione dell’attività di intercettazione – implica la collocazione del procedimento – a differenza degli altri mezzi di ricerca della prova – esclusivamente all’interno dell’attività investigativa e la sua necessaria chiusura, al più, con la conclusione delle stesse indagini preliminari. I diversi segmenti sono tutti necessariamente collegati, in quanto sono finalizzati, in un primo momento, allo svolgimento legale delle operazioni e, successivamente, alla utilizzazione dei risultati. Il procedimento mette in risalto un iter in grado di controllare la legittimazione dell’organo proponente e di filtrare i dati conoscitivi, salvaguardando le posizioni dei terzi e delle parti, in vista della loro utilizzazione per la formazione del sapere giudiziale. L'indagine effettuata, sulla scorta anche delle indicazioni provenienti dall'elaborazione giurisprudenziale, consente di rilevare il mancato rispetto nella prassi dell'iter procedimentale configurato dal legislatore a salvaguardia del bilanciamento di contrapposti interessi e si conclude con l'esame delle soluzioni ipotizzate nei progetti di riforma sull'istituto.
2009
8814146039
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