Il capitolo prende spunto dalla crisi del sistema sanzionatorio, rappresentata dall'erosione della stessa legalità della pena, per soffermarsi sull'attuazione del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale da eseguire. L'analisi è incentrata sulla fase esecutiva ovvero su quella configurabile a seguito della consacrazione del giudicato per l'attuazione della pena secondo le finalità costituzionalmente indicate. Viene così evidenziata l'evoluzione della fase esecutiva dalla connotazione amministrativa alla valorizzazione giurisdizionale: in tale contesto si pone la riforma codicistica, ispirata dall'intento di conseguire una ristrutturazione della fase esecutiva conforme ai principi costituzionali. L’inevitabile passaggio dinamico dall’acquisita forza esecutiva all’attuazione del comando è evocato già nella prima norma dedicata al tema, nel titolo II del libro X del codice di rito penale (art. 655 co. 1), ove si afferma che l’ufficio del pubblico ministero «cura di ufficio» l’esecuzione dei provvedimenti. Dalla previsione trova conferma la tesi che solo mediante l’esecuzione viene data attuazione al comando contenuto nella decisione del giudice, nonché che la stessa esecuzione non risulta condizionata da una valutazione discrezionale dell’organo legittimato, né, tanto meno, provocata da una richiesta di chi vi abbia interesse. Da qui l’affermazione secondo la quale il fenomeno esecutivo si riferisce all’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali e consiste «nel compimento obbligatorio ed officioso di quell’insieme di attività previste dalla legge», mediante le quali si realizza l’attuazione del comando. Uno dei temi che, da sempre, ha animato il dibattito tra gli studiosi ha riguardato l’esatta individuazione della natura dell’esecuzione penale, mettendo in evidenza plurimi profili con il conseguente sovrapporsi di distinte, alternative connotazioni. E’ opportuno premettere che la tendenza a riconoscere una sempre più accentuata « giurisdizionalizzazione » dell’esecuzione penale rappresenta un’aspirazione professata nel tempo, ma conseguita – seppur non completamente – solo con la riforma codicistica del 1988. Per un verso, l’attenzione rivolta al ruolo preminente attribuito all’ufficio del pubblico ministero, per quanto concerne l’esercizio dell’attività esecutiva, nonché ai successivi interventi delle competenti autorità amministrative dello Stato ha indotto una parte della dottrina a configurare la fase dell’esecuzione penale come connotata da attività tipicamente amministrativa. Un’altra tesi, volta ad inquadrare l’esecuzione nel più ampio quadro della giurisdizione, partiva dall’assunto che quest’ultima rappresentasse il « potere dello Stato che ha per oggetto il mantenimento e l’attuazione dell’ordinamento giuridico »: la premessa giustificava l’affermazione secondo la quale « l’esecuzione penale, compiuta da autorità alle quali è unicamente commesso di attuare la giustizia attraverso l’estrema attuazione della legge, rientra appunto nella giurisdizione ». Allo stesso modo, altri evidenziavano come l’interrogativo sul carattere dell’esecuzione affondi le sue radici « in tre distinti settori »: « per quanto riguarda il ricollegamento della sanzione al diritto soggettivo statuale di punire l’esecuzione rientra nel diritto penale sostanziale; per quanto riguarda il ricollegamento al titolo esecutivo rientra nel diritto processuale penale; per quanto riguarda l’attività esecutiva vera e propria rientra nel diritto amministrativo », non escludendosi, infine, fasi giurisdizionali destinate all’adozione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza e ai c.d. incidenti di esecuzione. Nel mutato scenario – significativamente consacratosi, prima, con l’entrata in vigore della Costituzione e, con essa, del principio del finalismo rieducativo nonché, poi, con tutti quei successivi interventi della Corte costituzionale volti a realizzare l’adeguamento della disciplina in vista della giurisdizionalizzazione della relativa procedura – si pone l’intervento di codificazione del 1988, ispirato dall’intento di conseguire una ristrutturazione della fase esecutiva conforme ai principi costituzionali. L’obiettivo prefigurato dal legislatore delegante veniva espressamente indicato nell’intento di « predisporre un sistema processuale armonico », diretto a « ricondurre ad unità procedure disciplinate da leggi diverse emanate in tempi relativamente lontani fra loro », al fine di « facilitare il compito dell’interprete e il lavoro degli uffici preposti all’esecuzione delle pene ». Il nuovo quadro normativo denota un evidente elemento di distinzione rispetto al passato, atteso che la disciplina rientrante nella fase esecutiva non risulta limitata alla esecuzione di quanto prescritto nel provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Il « salto di qualità » è rappresentato dallo spazio attribuito agli interventi giurisdizionali –come risulta nel titolo II a sua volta ripartito in due capi per distinguere le attribuzioni del giudice dell’esecuzione da quelle della magistratura di sorveglianza – a conferma che l’ambito normativo di riferimento comprende tanto l’attuazione dei provvedimenti conclusivi del processo di cognizione, tanto quella dei provvedimenti adottati dagli organi operanti all’interno della stessa fase esecutiva.

L'attuazione del titolo esecutivo

KALB, Luigi
2009-01-01

Abstract

Il capitolo prende spunto dalla crisi del sistema sanzionatorio, rappresentata dall'erosione della stessa legalità della pena, per soffermarsi sull'attuazione del comando contenuto nel provvedimento giurisdizionale da eseguire. L'analisi è incentrata sulla fase esecutiva ovvero su quella configurabile a seguito della consacrazione del giudicato per l'attuazione della pena secondo le finalità costituzionalmente indicate. Viene così evidenziata l'evoluzione della fase esecutiva dalla connotazione amministrativa alla valorizzazione giurisdizionale: in tale contesto si pone la riforma codicistica, ispirata dall'intento di conseguire una ristrutturazione della fase esecutiva conforme ai principi costituzionali. L’inevitabile passaggio dinamico dall’acquisita forza esecutiva all’attuazione del comando è evocato già nella prima norma dedicata al tema, nel titolo II del libro X del codice di rito penale (art. 655 co. 1), ove si afferma che l’ufficio del pubblico ministero «cura di ufficio» l’esecuzione dei provvedimenti. Dalla previsione trova conferma la tesi che solo mediante l’esecuzione viene data attuazione al comando contenuto nella decisione del giudice, nonché che la stessa esecuzione non risulta condizionata da una valutazione discrezionale dell’organo legittimato, né, tanto meno, provocata da una richiesta di chi vi abbia interesse. Da qui l’affermazione secondo la quale il fenomeno esecutivo si riferisce all’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali e consiste «nel compimento obbligatorio ed officioso di quell’insieme di attività previste dalla legge», mediante le quali si realizza l’attuazione del comando. Uno dei temi che, da sempre, ha animato il dibattito tra gli studiosi ha riguardato l’esatta individuazione della natura dell’esecuzione penale, mettendo in evidenza plurimi profili con il conseguente sovrapporsi di distinte, alternative connotazioni. E’ opportuno premettere che la tendenza a riconoscere una sempre più accentuata « giurisdizionalizzazione » dell’esecuzione penale rappresenta un’aspirazione professata nel tempo, ma conseguita – seppur non completamente – solo con la riforma codicistica del 1988. Per un verso, l’attenzione rivolta al ruolo preminente attribuito all’ufficio del pubblico ministero, per quanto concerne l’esercizio dell’attività esecutiva, nonché ai successivi interventi delle competenti autorità amministrative dello Stato ha indotto una parte della dottrina a configurare la fase dell’esecuzione penale come connotata da attività tipicamente amministrativa. Un’altra tesi, volta ad inquadrare l’esecuzione nel più ampio quadro della giurisdizione, partiva dall’assunto che quest’ultima rappresentasse il « potere dello Stato che ha per oggetto il mantenimento e l’attuazione dell’ordinamento giuridico »: la premessa giustificava l’affermazione secondo la quale « l’esecuzione penale, compiuta da autorità alle quali è unicamente commesso di attuare la giustizia attraverso l’estrema attuazione della legge, rientra appunto nella giurisdizione ». Allo stesso modo, altri evidenziavano come l’interrogativo sul carattere dell’esecuzione affondi le sue radici « in tre distinti settori »: « per quanto riguarda il ricollegamento della sanzione al diritto soggettivo statuale di punire l’esecuzione rientra nel diritto penale sostanziale; per quanto riguarda il ricollegamento al titolo esecutivo rientra nel diritto processuale penale; per quanto riguarda l’attività esecutiva vera e propria rientra nel diritto amministrativo », non escludendosi, infine, fasi giurisdizionali destinate all’adozione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza e ai c.d. incidenti di esecuzione. Nel mutato scenario – significativamente consacratosi, prima, con l’entrata in vigore della Costituzione e, con essa, del principio del finalismo rieducativo nonché, poi, con tutti quei successivi interventi della Corte costituzionale volti a realizzare l’adeguamento della disciplina in vista della giurisdizionalizzazione della relativa procedura – si pone l’intervento di codificazione del 1988, ispirato dall’intento di conseguire una ristrutturazione della fase esecutiva conforme ai principi costituzionali. L’obiettivo prefigurato dal legislatore delegante veniva espressamente indicato nell’intento di « predisporre un sistema processuale armonico », diretto a « ricondurre ad unità procedure disciplinate da leggi diverse emanate in tempi relativamente lontani fra loro », al fine di « facilitare il compito dell’interprete e il lavoro degli uffici preposti all’esecuzione delle pene ». Il nuovo quadro normativo denota un evidente elemento di distinzione rispetto al passato, atteso che la disciplina rientrante nella fase esecutiva non risulta limitata alla esecuzione di quanto prescritto nel provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Il « salto di qualità » è rappresentato dallo spazio attribuito agli interventi giurisdizionali –come risulta nel titolo II a sua volta ripartito in due capi per distinguere le attribuzioni del giudice dell’esecuzione da quelle della magistratura di sorveglianza – a conferma che l’ambito normativo di riferimento comprende tanto l’attuazione dei provvedimenti conclusivi del processo di cognizione, tanto quella dei provvedimenti adottati dagli organi operanti all’interno della stessa fase esecutiva.
2009
9788859803867
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2281806
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