Il capitolo si sofferma sul ruolo e sui poteri attribuiti all'ufficio del pubblico ministero quale organo legittimato all'esecuzione del titolo. Alla luce del proclamato intento di attuare il principio della giurisdizionalizzazione del procedimento riguardante l'esecuzione della pena, si verifica lo spazio attribuito all'ufficio del pubblico ministero e il relativo bilanciamento effettuato dal legislatore con i poteri assegnati all'organo di giurisdizione esecutiva. Una volta individuate le regole poste per l'individuazione dell'ufficio legittimato, si effettua una ricognizione delle funzioni attribuitegli e dei poteri configurabili quali attuazione della pretesa punitiva dello Stato. Una volta preso atto della conferma – rispetto al codice di rito abrogato - dell’attribuzione all’ufficio del pubblico ministero di una posizione rilevante all’interno di un sistema processuale volto ad assicurare la giurisdizionalizzazione della fase esecutiva, occorre procedere all’individuazione delle « regole » in base alle quali è possibile stabilire la legittimazione dei diversi uffici. Sotto questo profilo, al pari di quanto accade per la distribuzione della legittimazione nel corso del procedimento per le indagini e del processo per il giudizio, il sistema prevede una pluralità di ipotesi anche per la fase esecutiva, la cui caratteristica distintiva, però, è costituita dall’operatività del solo criterio della « competenza per relationem ». Per avere un quadro completo delle attribuzioni riconducibili all’ufficio del pubblico ministero è necessario rifarsi alle indicazioni risultanti dal codice di rito e dalla legge di ordinamento giudiziario. La previsione contenuta nell’art. 655 c.p.p. sintetizza il complesso panorama di poteri utilizzando tre espressioni verbali: « cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti »; « propone le sue richieste al giudice competente », « interviene in tutti i procedimenti di esecuzione ». A ciò deve aggiungersi quanto, in origine, previsto dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ove a proposito di « attribuzioni del pubblico ministero », nel precisarne il catalogo, si specifica che tale organo « promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza », « fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge » (art. 73); nonché « promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale » (art. 78). Dal panorama derivante dalle fonti normative sembra possibile racchiudere le prerogative dell’ufficio del pubblico ministero in tre distinti settori di studio, in merito ai quali quelli riguardanti sia le iniziative requirenti, sia la partecipazione al procedimento di esecuzione sono di più immediata e facile percezione, mentre quello riferibile alla « cura » dell’esecuzione merita maggiore approfondimento. L’esame dell’impianto normativo nel suo complesso permette di pervenire ad una lettura coordinata in grado di far risaltare, in ragione della diversa tipologia, i plurimi interventi attribuiti all’ufficio del pubblico ministero. In vista dell’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, infatti, è possibile soffermarsi sia su quelle iniziative che risultano strumentalmente finalizzate a consentire la concreta esecuzione del comando sanzionatorio, sia su quelle consistenti nell’adozione di provvedimenti destinati alla produzione di effetti provvisori, sia, infine, su una serie di attività che sono espressione dell’attività requirente e di partecipazione dell’organo legittimato.

Ruolo e poteri dell'ufficio del pubblico ministero quale organo legittimato all'esecuzione del titolo

KALB, Luigi
2009-01-01

Abstract

Il capitolo si sofferma sul ruolo e sui poteri attribuiti all'ufficio del pubblico ministero quale organo legittimato all'esecuzione del titolo. Alla luce del proclamato intento di attuare il principio della giurisdizionalizzazione del procedimento riguardante l'esecuzione della pena, si verifica lo spazio attribuito all'ufficio del pubblico ministero e il relativo bilanciamento effettuato dal legislatore con i poteri assegnati all'organo di giurisdizione esecutiva. Una volta individuate le regole poste per l'individuazione dell'ufficio legittimato, si effettua una ricognizione delle funzioni attribuitegli e dei poteri configurabili quali attuazione della pretesa punitiva dello Stato. Una volta preso atto della conferma – rispetto al codice di rito abrogato - dell’attribuzione all’ufficio del pubblico ministero di una posizione rilevante all’interno di un sistema processuale volto ad assicurare la giurisdizionalizzazione della fase esecutiva, occorre procedere all’individuazione delle « regole » in base alle quali è possibile stabilire la legittimazione dei diversi uffici. Sotto questo profilo, al pari di quanto accade per la distribuzione della legittimazione nel corso del procedimento per le indagini e del processo per il giudizio, il sistema prevede una pluralità di ipotesi anche per la fase esecutiva, la cui caratteristica distintiva, però, è costituita dall’operatività del solo criterio della « competenza per relationem ». Per avere un quadro completo delle attribuzioni riconducibili all’ufficio del pubblico ministero è necessario rifarsi alle indicazioni risultanti dal codice di rito e dalla legge di ordinamento giudiziario. La previsione contenuta nell’art. 655 c.p.p. sintetizza il complesso panorama di poteri utilizzando tre espressioni verbali: « cura di ufficio l’esecuzione dei provvedimenti »; « propone le sue richieste al giudice competente », « interviene in tutti i procedimenti di esecuzione ». A ciò deve aggiungersi quanto, in origine, previsto dal r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, ove a proposito di « attribuzioni del pubblico ministero », nel precisarne il catalogo, si specifica che tale organo « promuove la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza », « fa eseguire i giudicati ed ogni altro provvedimento del giudice, nei casi stabiliti dalla legge » (art. 73); nonché « promuove la esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice penale, secondo le disposizioni del codice di procedura penale » (art. 78). Dal panorama derivante dalle fonti normative sembra possibile racchiudere le prerogative dell’ufficio del pubblico ministero in tre distinti settori di studio, in merito ai quali quelli riguardanti sia le iniziative requirenti, sia la partecipazione al procedimento di esecuzione sono di più immediata e facile percezione, mentre quello riferibile alla « cura » dell’esecuzione merita maggiore approfondimento. L’esame dell’impianto normativo nel suo complesso permette di pervenire ad una lettura coordinata in grado di far risaltare, in ragione della diversa tipologia, i plurimi interventi attribuiti all’ufficio del pubblico ministero. In vista dell’attuazione della pretesa punitiva dello Stato, infatti, è possibile soffermarsi sia su quelle iniziative che risultano strumentalmente finalizzate a consentire la concreta esecuzione del comando sanzionatorio, sia su quelle consistenti nell’adozione di provvedimenti destinati alla produzione di effetti provvisori, sia, infine, su una serie di attività che sono espressione dell’attività requirente e di partecipazione dell’organo legittimato.
2009
9788859803867
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/2281807
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