L’ipotesi del prezzo in denaro con integrazione in natura, lungi dal rimanere collocata sul piano della determinazione (e/o determinabilità) del prezzo, si inserisce nell’orbita della dimensione funzionale della vendita involgendo, in particolare, il ruolo del prezzo nella struttura del contratto di compravendita, la distinzione della stessa dalle figure contrattuali affini; la individuazione del limite oltre il quale l’inserimento di prestazioni integrative a carico dell’acquirente comporti una alterazione del tipo legale compravendita; la disciplina applicabile agli elementi appartenenti a schemi negoziali diversi, qualora la fattispecie, unitariamente intesa, integri gli estremi della vendita. L’analisi svolta da Rubino si rivela intessuta di quella dialettica sistema-caso concreto, nella quale è dato ravvisare la cifra stilistica della produzione scientifica del Maestro. Non si rinviene in Rubino «l’atteggiamento mentale tipico del formalismo», tale cioè da «condurre al totale distacco dell’interprete dalla realtà, dagli esiti pratici del proprio operare». Emerge piuttosto il profilo di Giurista attento a cogliere la sostanza economica delle manifestazioni di autonomia dei privati: la qualificazione giuridica di un contratto prescinde dal nomen iuris usato dalle parti, dovendo avvenire sulla base del sostanziale assetto di interessi ad esso sottostante. Ciò viene significativamente esplicitato in un passaggio nel quale si evocano le radici economiche della distinzione formale-giuridica fra vendita e permuta.
Prezzo in denaro con integrazioni in natura
IMBRENDA, Mariassunta
2009
Abstract
L’ipotesi del prezzo in denaro con integrazione in natura, lungi dal rimanere collocata sul piano della determinazione (e/o determinabilità) del prezzo, si inserisce nell’orbita della dimensione funzionale della vendita involgendo, in particolare, il ruolo del prezzo nella struttura del contratto di compravendita, la distinzione della stessa dalle figure contrattuali affini; la individuazione del limite oltre il quale l’inserimento di prestazioni integrative a carico dell’acquirente comporti una alterazione del tipo legale compravendita; la disciplina applicabile agli elementi appartenenti a schemi negoziali diversi, qualora la fattispecie, unitariamente intesa, integri gli estremi della vendita. L’analisi svolta da Rubino si rivela intessuta di quella dialettica sistema-caso concreto, nella quale è dato ravvisare la cifra stilistica della produzione scientifica del Maestro. Non si rinviene in Rubino «l’atteggiamento mentale tipico del formalismo», tale cioè da «condurre al totale distacco dell’interprete dalla realtà, dagli esiti pratici del proprio operare». Emerge piuttosto il profilo di Giurista attento a cogliere la sostanza economica delle manifestazioni di autonomia dei privati: la qualificazione giuridica di un contratto prescinde dal nomen iuris usato dalle parti, dovendo avvenire sulla base del sostanziale assetto di interessi ad esso sottostante. Ciò viene significativamente esplicitato in un passaggio nel quale si evocano le radici economiche della distinzione formale-giuridica fra vendita e permuta.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.