L’espressione “buoni costumi” ripropone l’antico e irrisolto nodo rappresentato dai rapporti tra diritto e morale, tra momento normativo e momento lato sensu sociale dell’esperienza giuridica o, più specificamente, il problema del ruolo della morale nella esperienza giuridica.In considerazione delle nuove frontiere tecnologiche, tende a profilarsi una sovrapposizione del significato dei “buoni costumi” con il concetto (altrettanto vago) di «dignità» che peraltro l’ordine giuridico comunitario riconosce come diritto fondamentale (v. art. 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del 2001; e, prima ancora, Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa, circa il divieto tassativo di clonazione umana perché lesiva della individualità umana). Se si escludono le ipotesi considerate estreme (clonazione riproduttiva, eugenetica di massa), il nuovo ambiente creato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche sembra dover affidare ogni altra ipotesi ad una analisi casistica, secondo valutazioni di inopportunità o di inefficacia o di possibile rifiuto sociale. Di là dalla segnalata erosione dell’area del buon costume dovuta all’intervento legislativo, permane la domanda circa la «adeguatezza del diritto a dare risposte definitive a questo tipo di questioni», a prescindere dalla diversità dei modelli regolativi.
BUONI COSTUMI (DIRITTI POSITIVI ODIERNI)
IMBRENDA, Mariassunta
2009-01-01
Abstract
L’espressione “buoni costumi” ripropone l’antico e irrisolto nodo rappresentato dai rapporti tra diritto e morale, tra momento normativo e momento lato sensu sociale dell’esperienza giuridica o, più specificamente, il problema del ruolo della morale nella esperienza giuridica.In considerazione delle nuove frontiere tecnologiche, tende a profilarsi una sovrapposizione del significato dei “buoni costumi” con il concetto (altrettanto vago) di «dignità» che peraltro l’ordine giuridico comunitario riconosce come diritto fondamentale (v. art. 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del 2001; e, prima ancora, Convenzione di Oviedo del Consiglio d’Europa, circa il divieto tassativo di clonazione umana perché lesiva della individualità umana). Se si escludono le ipotesi considerate estreme (clonazione riproduttiva, eugenetica di massa), il nuovo ambiente creato dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche sembra dover affidare ogni altra ipotesi ad una analisi casistica, secondo valutazioni di inopportunità o di inefficacia o di possibile rifiuto sociale. Di là dalla segnalata erosione dell’area del buon costume dovuta all’intervento legislativo, permane la domanda circa la «adeguatezza del diritto a dare risposte definitive a questo tipo di questioni», a prescindere dalla diversità dei modelli regolativi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.