La legge n. 69/2009, introducendo il 2° comma dell'art. 153 c.p.c., ha reso di generale applicazione la regola della rimessione in termini conseguente alle decadenze processuali per causa non imputabile alla parte del processo, in precedenza "relegata" alla sola fase istruttoria del processo di ordinaria cognizione di primo grado. L'autore colloca la nuova disposizione all'apice di un percorso storico-normativo proteso a valorizzare il diritto di difesa presidiato dall'art. 24 cost., riscostruendone le tappe normative e giurisprudenziali Si prospetta una lettura della nuova disposizione finalizzata all'espansione dell'area della causa non imputabile, nonché all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini a processi diversi da quello civile, ma che ad esso esplicitamente o implicitamente si richiamano (processo amministrativo, processo tributario, etc.).
La rimessione in termini
DE SANTIS, Francesco
2010
Abstract
La legge n. 69/2009, introducendo il 2° comma dell'art. 153 c.p.c., ha reso di generale applicazione la regola della rimessione in termini conseguente alle decadenze processuali per causa non imputabile alla parte del processo, in precedenza "relegata" alla sola fase istruttoria del processo di ordinaria cognizione di primo grado. L'autore colloca la nuova disposizione all'apice di un percorso storico-normativo proteso a valorizzare il diritto di difesa presidiato dall'art. 24 cost., riscostruendone le tappe normative e giurisprudenziali Si prospetta una lettura della nuova disposizione finalizzata all'espansione dell'area della causa non imputabile, nonché all'applicazione dell'istituto della rimessione in termini a processi diversi da quello civile, ma che ad esso esplicitamente o implicitamente si richiamano (processo amministrativo, processo tributario, etc.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.