Il consorzio nasce da contratto. Il negozio consortile può essere concluso soltanto da componenti soggettive qualificate. La lettera dell’art. 2602, infatti, parla esplicitamente di «piú imprenditori». La partecipazione al consorzio è perciò di pertinenza degli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche. La finalità che muove le parti a perfezionare il contratto non è quella di creare una nuova azienda, che entri in concorrenza con imprese già esistenti dei consorziati, ma di dare vita ad una organizzazione comune con espressa finalità mutualistica, di cooperazione interaziendale. Lo scopo consortile si traduce in un’unione di forze per il raggiungimento di obiettivi comuni. Il consorzio viene costituito, dunque, perché gli associati possano conseguire un vantaggio economicamente valutabile. La nascita di un organizzazione comune indirizzata al soddisfacimento dei medesimi bisogni di una pluralità di soggetti rappresenta il tratto unificante, sotto il profilo funzionale, della generalità dei fenomeni consortili. La tipicità dello scopo vale a differenziare l’istituto dalla società in cui la produzione di utili da distribuire tra i soci connota la figura, laddove nei consorzi la produzione di beni o servizi è destinata alle imprese consorziate.

Commento agli articoli 2602-2615bis c.c.

AVERSANO, Gabriele
2010-01-01

Abstract

Il consorzio nasce da contratto. Il negozio consortile può essere concluso soltanto da componenti soggettive qualificate. La lettera dell’art. 2602, infatti, parla esplicitamente di «piú imprenditori». La partecipazione al consorzio è perciò di pertinenza degli imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche. La finalità che muove le parti a perfezionare il contratto non è quella di creare una nuova azienda, che entri in concorrenza con imprese già esistenti dei consorziati, ma di dare vita ad una organizzazione comune con espressa finalità mutualistica, di cooperazione interaziendale. Lo scopo consortile si traduce in un’unione di forze per il raggiungimento di obiettivi comuni. Il consorzio viene costituito, dunque, perché gli associati possano conseguire un vantaggio economicamente valutabile. La nascita di un organizzazione comune indirizzata al soddisfacimento dei medesimi bisogni di una pluralità di soggetti rappresenta il tratto unificante, sotto il profilo funzionale, della generalità dei fenomeni consortili. La tipicità dello scopo vale a differenziare l’istituto dalla società in cui la produzione di utili da distribuire tra i soci connota la figura, laddove nei consorzi la produzione di beni o servizi è destinata alle imprese consorziate.
2010
9788849519617
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