Il fallimento provoca, sui contratti pendenti alla data della sua apertura, una vicenda giuridica che, in termini generali, non può giustificarsi alla stregua dei principi privatistici che regolano il sinallagma contrattuale nel suo momento funzionale, ma costituisce uno strumento di riduzione al concorso delle posizioni giuridiche facenti capo al cd. contraente in bonis, e dunque si ispira ad una ratio eminentemente fallimentare.. Tale vicenda è però declinata secondo una regola generale e talune regole speciali ovvero eccezionali, il cui specifico atteggiarsi è condizionato dalla peculiare funzione tipica assolta dal contratto pendente, ovvero da specifiche esigenze di tutela, di individuati interessi facenti capo alla massa dei creditori oppure al contraente non fallito. Sulla scorta di queste premesse, le disposizioni in questione sono analizzate e ricondotte a sistema.
Effetti sui rapporti giuridici preesistenti. Sez. I. Rapporti pendenti e fallimento
MEOLI, Bruno
2010
Abstract
Il fallimento provoca, sui contratti pendenti alla data della sua apertura, una vicenda giuridica che, in termini generali, non può giustificarsi alla stregua dei principi privatistici che regolano il sinallagma contrattuale nel suo momento funzionale, ma costituisce uno strumento di riduzione al concorso delle posizioni giuridiche facenti capo al cd. contraente in bonis, e dunque si ispira ad una ratio eminentemente fallimentare.. Tale vicenda è però declinata secondo una regola generale e talune regole speciali ovvero eccezionali, il cui specifico atteggiarsi è condizionato dalla peculiare funzione tipica assolta dal contratto pendente, ovvero da specifiche esigenze di tutela, di individuati interessi facenti capo alla massa dei creditori oppure al contraente non fallito. Sulla scorta di queste premesse, le disposizioni in questione sono analizzate e ricondotte a sistema.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.