Lo studio esamina la nuova disciplina degli effetti del fallimento per il fallito introdotta dalla riforma della legge fallimentare. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito e subisce una limitazione dei diritti civili. Con riferimento alla corrispondenza, il fallito, e per le società gli amministratori, deve consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza, anche elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La corrispondenza continua ad essere recapitata all'indirizzo del fallito e sarà egli stesso a dover valutare quale consegnare al curatore. Con riferimento alla residenza, è stato abrogato l’obbligo di residenza del fallito, sostituendolo con l’obbligo di comunicare il cambio di residenza al curatore, e l’obbligo di comparizione davanti al giudice qualora questi lo ritenga opportuno per chiarimenti o informazioni e di conseguenza non è più necessario il ritiro del passaporto. Il lavoro analizza queste speciali incapacità, le quali permangono soltanto per la durata della procedura fallimentare. Una volta che il fallimento si è chiuso esse decadono senza che sia necessario attendere cinque anni di prove effettive e costanti di buona condotta. La nuova legge fallimentare elimina in questo modo l’inutile e persecutorio marchio infamante che si concretizzava nell'iscrizione al registro dei falliti.
Effetti nei confronti del fallito
ROSAPEPE, Roberto
2010-01-01
Abstract
Lo studio esamina la nuova disciplina degli effetti del fallimento per il fallito introdotta dalla riforma della legge fallimentare. L’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito e subisce una limitazione dei diritti civili. Con riferimento alla corrispondenza, il fallito, e per le società gli amministratori, deve consegnare al curatore fallimentare la corrispondenza, anche elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. La corrispondenza continua ad essere recapitata all'indirizzo del fallito e sarà egli stesso a dover valutare quale consegnare al curatore. Con riferimento alla residenza, è stato abrogato l’obbligo di residenza del fallito, sostituendolo con l’obbligo di comunicare il cambio di residenza al curatore, e l’obbligo di comparizione davanti al giudice qualora questi lo ritenga opportuno per chiarimenti o informazioni e di conseguenza non è più necessario il ritiro del passaporto. Il lavoro analizza queste speciali incapacità, le quali permangono soltanto per la durata della procedura fallimentare. Una volta che il fallimento si è chiuso esse decadono senza che sia necessario attendere cinque anni di prove effettive e costanti di buona condotta. La nuova legge fallimentare elimina in questo modo l’inutile e persecutorio marchio infamante che si concretizzava nell'iscrizione al registro dei falliti.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.