Le questioni sollevabili nella fase esecutiva del procedimento penale implicava la verifica della interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina secondo due costanti direttive: la certezza della decisione all’esito dell’accertamento e i meccanismi eventualmente di parziale modifica del titolo esecutivo e di riparazione di errori nello stesso contenuti. Gli artt. 670-676 c.p.p. riconoscono al giudice dell’esecuzione poteri e competenze particolarmente ampi, sino a consentire il sindacato sulla esistenza e sulla validità del titolo esecutivo. Sulla scorta delle indicazioni ricavabili dalla prassi, era opportuno verificare i rapporti tra incidente di esecuzione ed impugnazione tardiva e, anche, istanza di restituzione nel termine, le occasioni di modifica del giudicato previo riconoscimento della disciplina del concorso formale e della continuazione, l’applicazione dei provvedimenti clemenziali, la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altri provvedimenti, la declaratoria di falsità di documenti non dichiarata nel dispositivo della sentenza non più impugnabile. Rilevante, infine, la interpretazione delle altre competenze riservate al giudice dell’esecuzione: estinzione del reato e della pena, pene accessorie, confisca, restituzione di cose sequestrate
Commenti agli artt. 670, 671,672,673,674,675,676 c.p.p.
CIMADOMO, Donatello
2010-01-01
Abstract
Le questioni sollevabili nella fase esecutiva del procedimento penale implicava la verifica della interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina secondo due costanti direttive: la certezza della decisione all’esito dell’accertamento e i meccanismi eventualmente di parziale modifica del titolo esecutivo e di riparazione di errori nello stesso contenuti. Gli artt. 670-676 c.p.p. riconoscono al giudice dell’esecuzione poteri e competenze particolarmente ampi, sino a consentire il sindacato sulla esistenza e sulla validità del titolo esecutivo. Sulla scorta delle indicazioni ricavabili dalla prassi, era opportuno verificare i rapporti tra incidente di esecuzione ed impugnazione tardiva e, anche, istanza di restituzione nel termine, le occasioni di modifica del giudicato previo riconoscimento della disciplina del concorso formale e della continuazione, l’applicazione dei provvedimenti clemenziali, la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altri provvedimenti, la declaratoria di falsità di documenti non dichiarata nel dispositivo della sentenza non più impugnabile. Rilevante, infine, la interpretazione delle altre competenze riservate al giudice dell’esecuzione: estinzione del reato e della pena, pene accessorie, confisca, restituzione di cose sequestrateI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.