Le questioni sollevabili nella fase esecutiva del procedimento penale implicava la verifica della interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina secondo due costanti direttive: la certezza della decisione all’esito dell’accertamento e i meccanismi eventualmente di parziale modifica del titolo esecutivo e di riparazione di errori nello stesso contenuti. Gli artt. 670-676 c.p.p. riconoscono al giudice dell’esecuzione poteri e competenze particolarmente ampi, sino a consentire il sindacato sulla esistenza e sulla validità del titolo esecutivo. Sulla scorta delle indicazioni ricavabili dalla prassi, era opportuno verificare i rapporti tra incidente di esecuzione ed impugnazione tardiva e, anche, istanza di restituzione nel termine, le occasioni di modifica del giudicato previo riconoscimento della disciplina del concorso formale e della continuazione, l’applicazione dei provvedimenti clemenziali, la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altri provvedimenti, la declaratoria di falsità di documenti non dichiarata nel dispositivo della sentenza non più impugnabile. Rilevante, infine, la interpretazione delle altre competenze riservate al giudice dell’esecuzione: estinzione del reato e della pena, pene accessorie, confisca, restituzione di cose sequestrate
Commenti agli artt. 670, 671,672,673,674,675,676 c.p.p.
CIMADOMO, Donatello
2010
Abstract
Le questioni sollevabili nella fase esecutiva del procedimento penale implicava la verifica della interpretazione offerta dalla giurisprudenza e dalla dottrina secondo due costanti direttive: la certezza della decisione all’esito dell’accertamento e i meccanismi eventualmente di parziale modifica del titolo esecutivo e di riparazione di errori nello stesso contenuti. Gli artt. 670-676 c.p.p. riconoscono al giudice dell’esecuzione poteri e competenze particolarmente ampi, sino a consentire il sindacato sulla esistenza e sulla validità del titolo esecutivo. Sulla scorta delle indicazioni ricavabili dalla prassi, era opportuno verificare i rapporti tra incidente di esecuzione ed impugnazione tardiva e, anche, istanza di restituzione nel termine, le occasioni di modifica del giudicato previo riconoscimento della disciplina del concorso formale e della continuazione, l’applicazione dei provvedimenti clemenziali, la revoca della sentenza per abolizione del reato o di altri provvedimenti, la declaratoria di falsità di documenti non dichiarata nel dispositivo della sentenza non più impugnabile. Rilevante, infine, la interpretazione delle altre competenze riservate al giudice dell’esecuzione: estinzione del reato e della pena, pene accessorie, confisca, restituzione di cose sequestrateI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.