la rivendita di carburanti tende ad atteggiarsi in forma di monomarchismo: in capo all’acquirente (gestore) incombe in genere l’ulteriore obbligo di concentrare gli ordini di un particolare tipo di prodotto (lubrificanti) presso il fornitore del prodotto principale (carburanti). La prassi contrattuale non si è peraltro discostata dal previgente sistema, atteso che la tying clause è in genere collegata ad un contratto di comodato d’uso fra fornitore e gestore avente ad oggetto gli impianti e le attrezzature. La posizione di forza del fornitore viene peraltro ad essere potenziata proprio dall’obbligo di non concorrenza (che comunque non può eccedere il quinquennio) relativo al prodotto abbinato, che di solito accompagna i tying contracts, giacchè il gestore si impegna ad effettuare almeno l’80% degli acquisti annui del prodotto presso il fornitore o altra impresa da questo indicata. Non va trascurato di considerare che, con la graduale affermazione del modello di stazione integrata nella quale diventa preponderante la componente “non-oil” attraverso l’insediamento dei c.dd. “convenience-store”, le compagnie petrolifere tendono ad imporre ai propri gestori specifici vincoli di esclusiva sulla fornitura di prodotti di diverso genere commercializzati all’interno della stazione, che finiscono per tradursi in forme indirette di franchising.
Accordi di distribuzione e disciplina comunitaria sulle intese verticali: i rapporti contrattuali legati alla fornitura di carburanti
IMBRENDA, Mariassunta
2010
Abstract
la rivendita di carburanti tende ad atteggiarsi in forma di monomarchismo: in capo all’acquirente (gestore) incombe in genere l’ulteriore obbligo di concentrare gli ordini di un particolare tipo di prodotto (lubrificanti) presso il fornitore del prodotto principale (carburanti). La prassi contrattuale non si è peraltro discostata dal previgente sistema, atteso che la tying clause è in genere collegata ad un contratto di comodato d’uso fra fornitore e gestore avente ad oggetto gli impianti e le attrezzature. La posizione di forza del fornitore viene peraltro ad essere potenziata proprio dall’obbligo di non concorrenza (che comunque non può eccedere il quinquennio) relativo al prodotto abbinato, che di solito accompagna i tying contracts, giacchè il gestore si impegna ad effettuare almeno l’80% degli acquisti annui del prodotto presso il fornitore o altra impresa da questo indicata. Non va trascurato di considerare che, con la graduale affermazione del modello di stazione integrata nella quale diventa preponderante la componente “non-oil” attraverso l’insediamento dei c.dd. “convenience-store”, le compagnie petrolifere tendono ad imporre ai propri gestori specifici vincoli di esclusiva sulla fornitura di prodotti di diverso genere commercializzati all’interno della stazione, che finiscono per tradursi in forme indirette di franchising.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.