Gli interventi della Corte in materia di marchi e brevetti si segnalano per la particolare attenzione posta dal giudice delle leggi al rapporto fra sistema dei brevetti e art. 41 Cost., sovente richiamato sia dagli organi rimettenti che dalla Corte stessa. L’articolo 41 assume infatti, nella materia in esame, rilevanza affatto peculiare per la molteplicità degli interessi ontologicamente coinvolti dal sistema dei marchi e dei brevetti, soprattutto in un settore complesso come quello dei medicinali, in cui l’intervento della Corte è parso più significativo sia per il numero delle decisioni che per le conseguenze che queste hanno avuto in materia. Tale sistema, dei marchi e dei brevetti, pone in strettissima relazione i valori costituzionali di cui all’art. 41 –libertà di iniziativa economica-, 9 –tutela della ricerca scientifica- e, con riferimento soprattutto al settore farmaceutico, 32 –diritto alla salute-, così contribuendo al progresso e al miglioramento delle condizioni di vita della collettività. E, tuttavia, non sempre il riconoscimento della tutela brevettuale corre “parallela” alla tutela della salute umana, soprattutto nei cc.dd. Paesi in via di sviluppo, dove il proliferare di malattie spesso incurabili (si pensi all’AIDS), pone problemi nuovi e solo in parte ipotizzabili quando la Corte, con la sentenza n. 20/1978, dichiarava illegittimo l’art. 14 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, aprendo così la strada alla brevettabilità dei medicinali. Peraltro, che il settore dei medicinali rivesta una rilevanza peculiare, soprattutto per la ontologica dinamicità che lo connota, è dimostrato –come si è accennato- dalla circostanza che il giudice delle leggi si è occupato della problematica in questione per quasi un cinquantennio -risalendo la prima decisione al 1957, e l’ultima al 2005- e lo ha fatto, a volte, anche per sopperire, in un certo senso, al “silenzio” del legislatore in materia. E se è vero che la Corte, in tali casi, a volte null’altro ha fatto –perché null’altro poteva fare- se non prendere atto della sua “impotenza” ora dinanzi alla vigenza di norme forse anacronistiche ma non per questo incostituzionali, ora dinanzi proprio alla mancanza di norme, evidenziando il vuoto legislativo che non poteva certo colmare, è altresì vero che più volte essa non si è limitata ad una “pilatesca” presa d’atto dello status quo, ma ha rivolto espliciti inviti al legislatore affinché questi intervenisse a prendere atto della mutata realtà sociale e, pertanto, procedesse ad adeguare a questa la legislazione vigente, modificando le norme in vigore o introducendone di nuove, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso strisciante. Cosicché particolarmente delicato è apparso il ruolo della Corte, teso a bilanciare molteplici interessi e diritti tutti rilevanti - quali appunto la libertà di iniziativa economica, il diritto alla salute, alla ricerca scientifica, alla tutela della concorrenza- contemperandoli ove possibile, e individuando l’interesse da sacrificare quando tale contemperamento non appariva realizzabile.

Marchi e brevetti

MENICUCCI, MAURO
2006-01-01

Abstract

Gli interventi della Corte in materia di marchi e brevetti si segnalano per la particolare attenzione posta dal giudice delle leggi al rapporto fra sistema dei brevetti e art. 41 Cost., sovente richiamato sia dagli organi rimettenti che dalla Corte stessa. L’articolo 41 assume infatti, nella materia in esame, rilevanza affatto peculiare per la molteplicità degli interessi ontologicamente coinvolti dal sistema dei marchi e dei brevetti, soprattutto in un settore complesso come quello dei medicinali, in cui l’intervento della Corte è parso più significativo sia per il numero delle decisioni che per le conseguenze che queste hanno avuto in materia. Tale sistema, dei marchi e dei brevetti, pone in strettissima relazione i valori costituzionali di cui all’art. 41 –libertà di iniziativa economica-, 9 –tutela della ricerca scientifica- e, con riferimento soprattutto al settore farmaceutico, 32 –diritto alla salute-, così contribuendo al progresso e al miglioramento delle condizioni di vita della collettività. E, tuttavia, non sempre il riconoscimento della tutela brevettuale corre “parallela” alla tutela della salute umana, soprattutto nei cc.dd. Paesi in via di sviluppo, dove il proliferare di malattie spesso incurabili (si pensi all’AIDS), pone problemi nuovi e solo in parte ipotizzabili quando la Corte, con la sentenza n. 20/1978, dichiarava illegittimo l’art. 14 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, aprendo così la strada alla brevettabilità dei medicinali. Peraltro, che il settore dei medicinali rivesta una rilevanza peculiare, soprattutto per la ontologica dinamicità che lo connota, è dimostrato –come si è accennato- dalla circostanza che il giudice delle leggi si è occupato della problematica in questione per quasi un cinquantennio -risalendo la prima decisione al 1957, e l’ultima al 2005- e lo ha fatto, a volte, anche per sopperire, in un certo senso, al “silenzio” del legislatore in materia. E se è vero che la Corte, in tali casi, a volte null’altro ha fatto –perché null’altro poteva fare- se non prendere atto della sua “impotenza” ora dinanzi alla vigenza di norme forse anacronistiche ma non per questo incostituzionali, ora dinanzi proprio alla mancanza di norme, evidenziando il vuoto legislativo che non poteva certo colmare, è altresì vero che più volte essa non si è limitata ad una “pilatesca” presa d’atto dello status quo, ma ha rivolto espliciti inviti al legislatore affinché questi intervenisse a prendere atto della mutata realtà sociale e, pertanto, procedesse ad adeguare a questa la legislazione vigente, modificando le norme in vigore o introducendone di nuove, anche al fine di evitare il proliferare di un contenzioso strisciante. Cosicché particolarmente delicato è apparso il ruolo della Corte, teso a bilanciare molteplici interessi e diritti tutti rilevanti - quali appunto la libertà di iniziativa economica, il diritto alla salute, alla ricerca scientifica, alla tutela della concorrenza- contemperandoli ove possibile, e individuando l’interesse da sacrificare quando tale contemperamento non appariva realizzabile.
2006
9788849513653
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