Il saggio – collocato nella collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica Italiana» – esamina i poteri riservati all’autorità giudiziaria nell’interpretazione secondo Costituzione, con particolare riferimento al giudizio di non manifesta infondatezza. Quest’ultimo, infatti, rappresenta lo snodo problematico dei rapporti tra giudici comuni e Corte costituzionale, sì da interferire significativamente, sul piano teorico-dogmatico ma anche nelle concrete dinamiche applicative, con le quaestiones della natura, entità ed ambito dell’interpretazione c.d. adeguatrice e dell’applicazione diretta della Costituzione. Innanzi tutto, il lavoro analizza criticamente la lettura restrittiva della nozione di manifesta infondatezza, all’indomani dell’entrata in funzione della Corte costituzionale, con il conseguente ridimensionamento del ruolo di filtro dei giudici comuni nell’instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale. Identificare la competenza del giudice a quo in ordine alla verifica della fondatezza della questione come una delibazione sommaria, contrapposta alla cognizione piena riservata alla Consulta, finisce per escludere ogni forma di interpretazione adeguatrice da parte del giudice comune, al quale è preclusa un’immediata garanzia dei valori costituzionali con ricorso al canone dell’interpretazione sistematica. Concepire il giudizio di non manifesta infondatezza come delibazione del fumus boni iuris della questione determina, infatti, una profonda cesura tra le competenze della magistratura e della Consulta, nelle due distinte fasi del procedimento in via incidentale. Il saggio approfondisce, quindi, l’elaborazione dottrinale diretta a individuare alcuni criteri sostanziali in grado di presiedere alla verifica della manifesta infondatezza. La riflessione sulla natura e i limiti dei poteri interpretativi spettanti ai giudici comuni avvia un primo collegamento con la problematica dell’interpretazione adeguatrice, nel tentativo di segnare un discrimen oggettivo tra delibazione e giudizio integrale sulla infondatezza. Questa prospettiva, però, subordina al canone della concretezza storica il potere-dovere di interpretazione conforme a Costituzione, sì da giungere all’inaccettabile conclusione che il giudice, nell’interpretazione in funzione applicativa, non risulta soggetto soltanto alla legge (e quindi soprattutto alla Costituzione ex artt. 54 e 101, comma 2, cost.), ma piuttosto al diritto vivente. Sono quindi esaminate le significative aperture della Corte costituzionale verso la generalizzazione del canone dell’interpretazione secondo Costituzione, soprattutto mediante gli strumenti delle sentenze interpretative di rigetto e delle ordinanze di inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice. L’identificazione dell’attività ermeneutica di conformazione della norma ordinaria a Costituzione con una forma di applicazione del principio di sistematicità dell’interpretazione non può rimanere senza effetto sulla configurazione del giudizio di non manifesta infondatezza. In questa prospettiva, il saggio prospetta il superamento del giudizio di non manifesta infondatezza come delibazione sommaria, sì da dimostrare il carattere pieno della giurisdizione del giudice a quo nella verifica della legittimità costituzionale della norma. L’identità della natura dei poteri esercitati dai giudici comuni – nel vagliare la non manifesta infondatezza – e dalla Corte – nell’esaurire la verifica della legittimità costituzionale – costituisce l’ineludibile premessa della comunicabilità ai primi delle tecniche ermeneutiche utilizzate dalla seconda. In conclusione, nel vigente ordinamento non può più configurarsi un unico «giudice dei dubbi». Il carattere pieno e non sommario del controllo esercitato dal giudice a quo comporta che il giudizio di non manifesta infondatezza si risolva necessariamente nello svolgimento di un procedimento ermeneutico, diretto non a generare dubbi di conformità della norma a Costituzione, ma al contrario a prospettarne le soluzioni. Il carattere precettivo del canone dell’interpretazione conforme, quale forma di interpretazione sistematica, attribuisce nuova centralità al giudizio di non manifesta infondatezza, quale espressione paradigmatica della collaborazione tra le Corti nel processo di massima attuazione della Costituzione.

Il giudice e la Costituzione tra «non manifesta infondatezza» e interpretazione adeguatrice

CARAPEZZA FIGLIA, Gabriele
2006-01-01

Abstract

Il saggio – collocato nella collana «Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica Italiana» – esamina i poteri riservati all’autorità giudiziaria nell’interpretazione secondo Costituzione, con particolare riferimento al giudizio di non manifesta infondatezza. Quest’ultimo, infatti, rappresenta lo snodo problematico dei rapporti tra giudici comuni e Corte costituzionale, sì da interferire significativamente, sul piano teorico-dogmatico ma anche nelle concrete dinamiche applicative, con le quaestiones della natura, entità ed ambito dell’interpretazione c.d. adeguatrice e dell’applicazione diretta della Costituzione. Innanzi tutto, il lavoro analizza criticamente la lettura restrittiva della nozione di manifesta infondatezza, all’indomani dell’entrata in funzione della Corte costituzionale, con il conseguente ridimensionamento del ruolo di filtro dei giudici comuni nell’instaurazione del giudizio di legittimità costituzionale. Identificare la competenza del giudice a quo in ordine alla verifica della fondatezza della questione come una delibazione sommaria, contrapposta alla cognizione piena riservata alla Consulta, finisce per escludere ogni forma di interpretazione adeguatrice da parte del giudice comune, al quale è preclusa un’immediata garanzia dei valori costituzionali con ricorso al canone dell’interpretazione sistematica. Concepire il giudizio di non manifesta infondatezza come delibazione del fumus boni iuris della questione determina, infatti, una profonda cesura tra le competenze della magistratura e della Consulta, nelle due distinte fasi del procedimento in via incidentale. Il saggio approfondisce, quindi, l’elaborazione dottrinale diretta a individuare alcuni criteri sostanziali in grado di presiedere alla verifica della manifesta infondatezza. La riflessione sulla natura e i limiti dei poteri interpretativi spettanti ai giudici comuni avvia un primo collegamento con la problematica dell’interpretazione adeguatrice, nel tentativo di segnare un discrimen oggettivo tra delibazione e giudizio integrale sulla infondatezza. Questa prospettiva, però, subordina al canone della concretezza storica il potere-dovere di interpretazione conforme a Costituzione, sì da giungere all’inaccettabile conclusione che il giudice, nell’interpretazione in funzione applicativa, non risulta soggetto soltanto alla legge (e quindi soprattutto alla Costituzione ex artt. 54 e 101, comma 2, cost.), ma piuttosto al diritto vivente. Sono quindi esaminate le significative aperture della Corte costituzionale verso la generalizzazione del canone dell’interpretazione secondo Costituzione, soprattutto mediante gli strumenti delle sentenze interpretative di rigetto e delle ordinanze di inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice. L’identificazione dell’attività ermeneutica di conformazione della norma ordinaria a Costituzione con una forma di applicazione del principio di sistematicità dell’interpretazione non può rimanere senza effetto sulla configurazione del giudizio di non manifesta infondatezza. In questa prospettiva, il saggio prospetta il superamento del giudizio di non manifesta infondatezza come delibazione sommaria, sì da dimostrare il carattere pieno della giurisdizione del giudice a quo nella verifica della legittimità costituzionale della norma. L’identità della natura dei poteri esercitati dai giudici comuni – nel vagliare la non manifesta infondatezza – e dalla Corte – nell’esaurire la verifica della legittimità costituzionale – costituisce l’ineludibile premessa della comunicabilità ai primi delle tecniche ermeneutiche utilizzate dalla seconda. In conclusione, nel vigente ordinamento non può più configurarsi un unico «giudice dei dubbi». Il carattere pieno e non sommario del controllo esercitato dal giudice a quo comporta che il giudizio di non manifesta infondatezza si risolva necessariamente nello svolgimento di un procedimento ermeneutico, diretto non a generare dubbi di conformità della norma a Costituzione, ma al contrario a prospettarne le soluzioni. Il carattere precettivo del canone dell’interpretazione conforme, quale forma di interpretazione sistematica, attribuisce nuova centralità al giudizio di non manifesta infondatezza, quale espressione paradigmatica della collaborazione tra le Corti nel processo di massima attuazione della Costituzione.
2006
8849512791
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/3113981
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