Lo spunto da cui muove l’Autrice è dato dal fatto che la normativa codicistica, diversamente dalla legge speciale sui lavori pubblici, non reca le definizioni di appalto a misura e di appalto a corpo, sebbene uno specifico articolo, il 1657, sia dedicato alla determinazione del corrispettivo. Mentre nel concetto di misura non v’è traccia, di ‘prezzo dell’opera determinato globalmente’ è fatto riferimento negli artt. 1659, comma 3, e 1661, comma 1 in tema di variazioni del progetto. Questo disinteresse del legislatore è coerente con un sistema per il quale in deroga ai principi generali di cui all’art. 1346, il contratto d’appalto è valido anche quando le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo né il modo di determinarlo, soccorrendo in tali ipotesi il calcolo fatto in base alle tariffe esistenti o agli usi ovvero, i ultima analisi, le determinazioni del giudice (art. 1657). Dopo ampia disamina dei riferimenti normativi a disposizione e delle più disparate opinioni delle migliore dottrina, condotta con rigore metodologico assoluto, si giunge alla considerazione che nell’appalto a corpo appaia errato ricercare parametri normativi che consentano di definire una soglia numerica oltre la quale l’alea contrattuale esorbiti dalla normalità, ai sensi dell’art. 1467; con la conseguenza che sono destinati ad una comune censura i tentativi di applicare principi aliunde stabiliti dal legislatore o estranei all’ordinamento. Ad esempio, il limite del ventesimo stabilito per la vendita a corpo dall’art. 1538 c.c. non è applicabile, né in via diretta, poiché l’appalto è un contratto nominato, né in via analogica, poiché trattasi di norma speciale e per di più dalla ratio controversa.

Appalto a corpo e invariabilità del corrispettivo in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore

MIRAGLIA, Caterina
2005-01-01

Abstract

Lo spunto da cui muove l’Autrice è dato dal fatto che la normativa codicistica, diversamente dalla legge speciale sui lavori pubblici, non reca le definizioni di appalto a misura e di appalto a corpo, sebbene uno specifico articolo, il 1657, sia dedicato alla determinazione del corrispettivo. Mentre nel concetto di misura non v’è traccia, di ‘prezzo dell’opera determinato globalmente’ è fatto riferimento negli artt. 1659, comma 3, e 1661, comma 1 in tema di variazioni del progetto. Questo disinteresse del legislatore è coerente con un sistema per il quale in deroga ai principi generali di cui all’art. 1346, il contratto d’appalto è valido anche quando le parti non abbiano determinato la misura del corrispettivo né il modo di determinarlo, soccorrendo in tali ipotesi il calcolo fatto in base alle tariffe esistenti o agli usi ovvero, i ultima analisi, le determinazioni del giudice (art. 1657). Dopo ampia disamina dei riferimenti normativi a disposizione e delle più disparate opinioni delle migliore dottrina, condotta con rigore metodologico assoluto, si giunge alla considerazione che nell’appalto a corpo appaia errato ricercare parametri normativi che consentano di definire una soglia numerica oltre la quale l’alea contrattuale esorbiti dalla normalità, ai sensi dell’art. 1467; con la conseguenza che sono destinati ad una comune censura i tentativi di applicare principi aliunde stabiliti dal legislatore o estranei all’ordinamento. Ad esempio, il limite del ventesimo stabilito per la vendita a corpo dall’art. 1538 c.c. non è applicabile, né in via diretta, poiché l’appalto è un contratto nominato, né in via analogica, poiché trattasi di norma speciale e per di più dalla ratio controversa.
2005
8814120110
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