Nella Collana 'Le fonti del diritto italiano' per i tipi della Giuffrè, i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, i proff. Vincenzo Buonocore e Angelo Luminoso curano il volume intitolato Codice ella Vendita: esso contiene il commento delle norme positive che regolano il contratto di compravendita, esaminando le disposizioni contenute nel Codice civile ed includendo nella silloge il commento di quelle comprese nella legislazione speciale che regola singoli tipi di vendita. Proprio a questo secondo gruppo va ricondotto il contributo in oggetto riguardante la vendita dei diritti derivanti dalle invenzioni e dai modelli industriali. L’invenzione industriale è l’idea su cui si fonda la soluzione di un problema tecnico per la soddisfazione di bisogni dell’uomo, caratterizzata dai requisiti della a) novità, b) originalità e c) industrialità (oltre naturalmente alla liceità). Il modello industriale di utilità è anch’esso — come l’invenzione — un trovato che risolve problemi di funzionalità tecnica; ma, mentre l’invenzione ha per oggetto la soluzione originale di un problema tecnico, il modello di utilità riguarda semplici applicazioni di conoscenze preesistenti che, combinate fra loro, sono in grado di conferire ad un prodotto particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, senza acquisizione di alcuna conoscenza scientifica nuova. Per il fatto stesso che un’invenzione (ma analogo discorso vale anche per i modelli) sia stata realizzata, scaturisce in capo al suo autore: 1) il diritto morale, personale ed inalienabile di paternità; 2) il diritto patrimoniale ed alienabile all’ottenimento del brevetto. Solo successivamente al suo ottenimento, sorge poi la possibilità di trasferire il brevetto stesso, ovvero, i diritti da esso derivanti: ciò vale a dire che il titolo di acquisto del diritto al brevetto si fonda sul fatto giuridico dell’invenzione; al contrario, il titolo di acquisto del diritto di esclusiva è costituito dalla brevettazione da parte di chi, a titolo originario o derivativo, ha titolo per richiederla. Per ragioni di ordine sistematico, il contributo rende conto dapprima, della trasferibilità a mezzo compravendita dei diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione in quanto tale, ossia principalmente della vendita del diritto al brevetto; successivamente, si sofferma sulla vendita del diritto di esclusiva, ottenuto a seguito della procedura di brevettazione; il tutto secondo quanto stabiliscono le norme del codice civile (2588 e ss. c.c.), il r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (legge brevetti) e il r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 (legge modelli).
La vendita dei diritti derivanti dalle invenzioni e dai modelli industriali: r.d. 29 giugno 1939 n. 1127
FALCONE, Chiara
2005-01-01
Abstract
Nella Collana 'Le fonti del diritto italiano' per i tipi della Giuffrè, i testi fondamentali commentati con la dottrina e annotati con la giurisprudenza, i proff. Vincenzo Buonocore e Angelo Luminoso curano il volume intitolato Codice ella Vendita: esso contiene il commento delle norme positive che regolano il contratto di compravendita, esaminando le disposizioni contenute nel Codice civile ed includendo nella silloge il commento di quelle comprese nella legislazione speciale che regola singoli tipi di vendita. Proprio a questo secondo gruppo va ricondotto il contributo in oggetto riguardante la vendita dei diritti derivanti dalle invenzioni e dai modelli industriali. L’invenzione industriale è l’idea su cui si fonda la soluzione di un problema tecnico per la soddisfazione di bisogni dell’uomo, caratterizzata dai requisiti della a) novità, b) originalità e c) industrialità (oltre naturalmente alla liceità). Il modello industriale di utilità è anch’esso — come l’invenzione — un trovato che risolve problemi di funzionalità tecnica; ma, mentre l’invenzione ha per oggetto la soluzione originale di un problema tecnico, il modello di utilità riguarda semplici applicazioni di conoscenze preesistenti che, combinate fra loro, sono in grado di conferire ad un prodotto particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, senza acquisizione di alcuna conoscenza scientifica nuova. Per il fatto stesso che un’invenzione (ma analogo discorso vale anche per i modelli) sia stata realizzata, scaturisce in capo al suo autore: 1) il diritto morale, personale ed inalienabile di paternità; 2) il diritto patrimoniale ed alienabile all’ottenimento del brevetto. Solo successivamente al suo ottenimento, sorge poi la possibilità di trasferire il brevetto stesso, ovvero, i diritti da esso derivanti: ciò vale a dire che il titolo di acquisto del diritto al brevetto si fonda sul fatto giuridico dell’invenzione; al contrario, il titolo di acquisto del diritto di esclusiva è costituito dalla brevettazione da parte di chi, a titolo originario o derivativo, ha titolo per richiederla. Per ragioni di ordine sistematico, il contributo rende conto dapprima, della trasferibilità a mezzo compravendita dei diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione in quanto tale, ossia principalmente della vendita del diritto al brevetto; successivamente, si sofferma sulla vendita del diritto di esclusiva, ottenuto a seguito della procedura di brevettazione; il tutto secondo quanto stabiliscono le norme del codice civile (2588 e ss. c.c.), il r.d. 29 giugno 1939 n. 1127 (legge brevetti) e il r.d. 25 agosto 1940 n. 1411 (legge modelli).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.