La natura delle obbligazioni condominiali è stato argomento in passato molto controverso, per decenni poi praticamente accantonato, solo recentemente tornato a far discutere. L'elemento di criticità risiede nella soluzione di un quesito di fondo tutto sommato lineare: se, nel silenzio del titolo, il terzo che vanti un credito verso il condominio o, se si preferisce, verso i condòmini, debba esigere niente più che la sua parte da ciascuno di questi o, al contrario, possa aggredire un solo patrimonio a sua scelta e per l’intero credito - salvo il regresso dell’adempiente verso gli altri coobbligati. E’ questo il nocciolo della questione. Esso, in buona sostanza, importa la risposta al quesito se i condòmini siano, nella fattispecie delineata, tenuti in solido o in via parziaria verso il terzo. Il problema si pone specialmente con riferimento all’obbligo dei condòmini di sopportare le spese d’interesse comune, ossia gli esborsi non derivanti da illecito. Solo rispetto ad essi infatti si reputa sicuramente applicabile l’art. 1123 c.c. e sorgono le incertezze relative alla sua portata: ci si interroga cioè sul se tale articolo sia destinato a regolare soltanto i rapporti interni tra i partecipanti al condominio, oppure se esso fissi anche i limiti del debito di ogni condòmino verso i terzi creditori. Il contributo affronta tale questione prendendo le mosse proprio dall’interpretazione diretta del citato disposto.

L'obbligazione dei condomini verso i terzi

FALCONE, Chiara
2005-01-01

Abstract

La natura delle obbligazioni condominiali è stato argomento in passato molto controverso, per decenni poi praticamente accantonato, solo recentemente tornato a far discutere. L'elemento di criticità risiede nella soluzione di un quesito di fondo tutto sommato lineare: se, nel silenzio del titolo, il terzo che vanti un credito verso il condominio o, se si preferisce, verso i condòmini, debba esigere niente più che la sua parte da ciascuno di questi o, al contrario, possa aggredire un solo patrimonio a sua scelta e per l’intero credito - salvo il regresso dell’adempiente verso gli altri coobbligati. E’ questo il nocciolo della questione. Esso, in buona sostanza, importa la risposta al quesito se i condòmini siano, nella fattispecie delineata, tenuti in solido o in via parziaria verso il terzo. Il problema si pone specialmente con riferimento all’obbligo dei condòmini di sopportare le spese d’interesse comune, ossia gli esborsi non derivanti da illecito. Solo rispetto ad essi infatti si reputa sicuramente applicabile l’art. 1123 c.c. e sorgono le incertezze relative alla sua portata: ci si interroga cioè sul se tale articolo sia destinato a regolare soltanto i rapporti interni tra i partecipanti al condominio, oppure se esso fissi anche i limiti del debito di ogni condòmino verso i terzi creditori. Il contributo affronta tale questione prendendo le mosse proprio dall’interpretazione diretta del citato disposto.
2005
8814120110
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