: E’ affrontata la problematica penale che nasce dal rapporto tra processo canonico di nullità matrimoniale e il sindacato dell’autorità giudiziaria civile nel processo di delibazione. Viene analizzato il problema del conflitto tra l’obbligo Statale di testimoniare e consegnare documentazioni e scritti processuali (art.191, 197, 200, 201, 238 co.4, 256 c.p.p. ital.) e il divieto Canonico di rivelare o consegnare gli atti raccolti in un processo canonico (can.1455, 1547, 1598 §1 C.C. e art. 231 §1, 235 §2 IDC). Attraverso un esame dell’intera normativa e della giurisprudenza penale italiana, viene innanzitutto individuato il soggetto facultato ad astenersi dal testimoniare e altresì i limiti statali della facoltà di astensione dal testimoniare, offrendosi la soluzione per l’operatore canonico di avvalersi della esimente dell’art. 51 del codice penale italiano. La normativa viene analizzata in dimensione costituzionale individuando la norma esimente in quella canonica e l’art. 51 viene applicato sia quale adempimento di un dovere sia quale esercizio di un diritto, sorretto dal pronunciato della stessa Cassazione Penale Italiana n.27656 del 2001 (pronunciato in tema di mafia). Lo studio si occupa anche della rilevanza e dei limiti di perseguibilità e (non)punibilità delle dichiarazioni rese dai testi e dalle parti nel processo canonico.
Processo Canonico e Diritto Penale Italiano. Autorità Giudiziaria Ecclesiastica e Autorità Giudiziaria Statale. Competenza e Controllo Penale: Incomprensioni e Soluzioni
BARTONE, Nicola
2008-01-01
Abstract
: E’ affrontata la problematica penale che nasce dal rapporto tra processo canonico di nullità matrimoniale e il sindacato dell’autorità giudiziaria civile nel processo di delibazione. Viene analizzato il problema del conflitto tra l’obbligo Statale di testimoniare e consegnare documentazioni e scritti processuali (art.191, 197, 200, 201, 238 co.4, 256 c.p.p. ital.) e il divieto Canonico di rivelare o consegnare gli atti raccolti in un processo canonico (can.1455, 1547, 1598 §1 C.C. e art. 231 §1, 235 §2 IDC). Attraverso un esame dell’intera normativa e della giurisprudenza penale italiana, viene innanzitutto individuato il soggetto facultato ad astenersi dal testimoniare e altresì i limiti statali della facoltà di astensione dal testimoniare, offrendosi la soluzione per l’operatore canonico di avvalersi della esimente dell’art. 51 del codice penale italiano. La normativa viene analizzata in dimensione costituzionale individuando la norma esimente in quella canonica e l’art. 51 viene applicato sia quale adempimento di un dovere sia quale esercizio di un diritto, sorretto dal pronunciato della stessa Cassazione Penale Italiana n.27656 del 2001 (pronunciato in tema di mafia). Lo studio si occupa anche della rilevanza e dei limiti di perseguibilità e (non)punibilità delle dichiarazioni rese dai testi e dalle parti nel processo canonico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.