Il riformatore ha dovuto tener conto della pluralità degli interessi da contemperare e delle situazioni giuridiche coinvolte. La trasparenza, la tempestività, la flessibilità e l’efficienza delle operazioni di liquidazione, la razionalità e la speditezza della procedura, volte ad evitare la dispersione dei valori di organizzazione e di avviamento dell’impresa e ad attenuare i riflessi del fallimento sui rapporti in atto, costituiscono i principali obiettivi del riformatore. La riforma della fase di liquidazione dell’attivo fallimentare, apportando una serie piuttosto congrua di modifiche anche strutturali rispetto al sistema previgente, fa sì che la disciplina delle vendite fallimentari si collochi oggi in una posizione di forte autonomia. Nella sequenza dell’art. 107 l’attività liquidatoria si conclude, di norma, con la stipulazione di un contratto di alienazione: parti contraenti sono il curatore e l’acquirente selezionato attraverso la procedura competitiva. Il trasferimento dei diritti viene così ad essere l’effetto della stipulazione del contratto di vendita, e non più dell’emissione di un provvedimento da parte del giudice delegato. Ci si chiede, tra l’altro, se il legislatore abbia costruito la vendita fallimentare come fenomeno negoziale avente la medesima natura della vendita volontaria, ovvero se il tipo legale proposto costituisca un semplice effetto del potere pubblico che presiede alla procedura concorsuale.
Le vendite fallimentari
AVERSANO, Gabriele
2012-01-01
Abstract
Il riformatore ha dovuto tener conto della pluralità degli interessi da contemperare e delle situazioni giuridiche coinvolte. La trasparenza, la tempestività, la flessibilità e l’efficienza delle operazioni di liquidazione, la razionalità e la speditezza della procedura, volte ad evitare la dispersione dei valori di organizzazione e di avviamento dell’impresa e ad attenuare i riflessi del fallimento sui rapporti in atto, costituiscono i principali obiettivi del riformatore. La riforma della fase di liquidazione dell’attivo fallimentare, apportando una serie piuttosto congrua di modifiche anche strutturali rispetto al sistema previgente, fa sì che la disciplina delle vendite fallimentari si collochi oggi in una posizione di forte autonomia. Nella sequenza dell’art. 107 l’attività liquidatoria si conclude, di norma, con la stipulazione di un contratto di alienazione: parti contraenti sono il curatore e l’acquirente selezionato attraverso la procedura competitiva. Il trasferimento dei diritti viene così ad essere l’effetto della stipulazione del contratto di vendita, e non più dell’emissione di un provvedimento da parte del giudice delegato. Ci si chiede, tra l’altro, se il legislatore abbia costruito la vendita fallimentare come fenomeno negoziale avente la medesima natura della vendita volontaria, ovvero se il tipo legale proposto costituisca un semplice effetto del potere pubblico che presiede alla procedura concorsuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.