Nell’ambito degli istituti previsti dal sistema vigente e trattati nel volume “I rimedi al danno da processo”, il capitolo IV, che tratta la responsabilità civile dei magistrati, è il risultato di una rilettura, re melius perpensa, della trama di garanzie elaborata, più di mezzo secolo fa, dal Costituente ed a lungo rimasta indecifrata. Tale istituto, che ha come leit motiv quello di ovviare ex post, attraverso il meccanismo della riparazione pecuniaria, ai danni – patrimoniali e non – conseguenti ad errori addebitabili ai magistrati, affonda le radici in una tradizione giuridica ormai consolidata, anche se solo in tempi relativamente recenti ha assunto l’attuale fisionomia. Il danno derivante da atti, comportamenti e provvedimenti imputabili a dolo, colpa grave o a diniego di giustizia dei magistrati dà vita ad una vera e propria forma di responsabilità civile da fatto illecito – regolata come tale dal codice civile, salvo la peculiare disciplina procedurale prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 117 del 1988 – e consente di esperire un’azione nei confronti dello Stato – e non direttamente nei confronti del magistrato-giudice – al fine di ottenere il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli che abbiano trovato nello svolgimento del processo la loro causa, dal momento che è lo Stato ad avere l’obbligo di corrispondere un indennizzo, in adempimento di doveri di solidarietà sociale

La responsabilità civile del magistrato - Capitolo IV

DALIA, Gaspare
2012-01-01

Abstract

Nell’ambito degli istituti previsti dal sistema vigente e trattati nel volume “I rimedi al danno da processo”, il capitolo IV, che tratta la responsabilità civile dei magistrati, è il risultato di una rilettura, re melius perpensa, della trama di garanzie elaborata, più di mezzo secolo fa, dal Costituente ed a lungo rimasta indecifrata. Tale istituto, che ha come leit motiv quello di ovviare ex post, attraverso il meccanismo della riparazione pecuniaria, ai danni – patrimoniali e non – conseguenti ad errori addebitabili ai magistrati, affonda le radici in una tradizione giuridica ormai consolidata, anche se solo in tempi relativamente recenti ha assunto l’attuale fisionomia. Il danno derivante da atti, comportamenti e provvedimenti imputabili a dolo, colpa grave o a diniego di giustizia dei magistrati dà vita ad una vera e propria forma di responsabilità civile da fatto illecito – regolata come tale dal codice civile, salvo la peculiare disciplina procedurale prevista dagli artt. 4 e 5 della legge n. 117 del 1988 – e consente di esperire un’azione nei confronti dello Stato – e non direttamente nei confronti del magistrato-giudice – al fine di ottenere il ristoro delle conseguenze pregiudizievoli che abbiano trovato nello svolgimento del processo la loro causa, dal momento che è lo Stato ad avere l’obbligo di corrispondere un indennizzo, in adempimento di doveri di solidarietà sociale
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