Tra le misure alternative alla detenzione, la liberazione anticipata è quella alla quale il legislatore ha fatto più ampio ricorso per far fronte alla situazione di emergenza carceraria, che ha comportato per l’Italia una serie di condanne, sempre più gravose, da parte della Corte europea dei diritti umani , in ragione della sua capacità di incidere sul numero delle presenze dei detenuti negli istituti penitenziari sia riducendone il flusso in entrata che aumentando quello in uscita. L’articolo 4 della legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto una misura penitenziaria speciale, temporanea, finalizzata a favorire l’anticipata uscita dei condannati dal carcere mediante la concessione di una riduzione di pena . Dall’innesto di elementi particolari, specializzanti sulla struttura del preesistente istituto della liberazione anticipata, disciplinato dall’art. 54 ord. pen., da vita all’istituto della liberazione anticipata speciale, secondo un rapporto di specie a genere che consente al condannato a pena detentiva, che da prova di partecipazione all'opera di rieducazione, di beneficiare, a riconoscimento di tale partecipazione ed ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, di una congrua riduzione di pena, per singolo semestre di pena scontata. La risultante è un istituto nuovo, regolato, in parte, da norme proprie, speciali, in parte, per le residue, da quelle che disciplinano l’istituto generale.

La liberazione anticipata speciale

IOVINO, Felice Pier Carlo
2014-01-01

Abstract

Tra le misure alternative alla detenzione, la liberazione anticipata è quella alla quale il legislatore ha fatto più ampio ricorso per far fronte alla situazione di emergenza carceraria, che ha comportato per l’Italia una serie di condanne, sempre più gravose, da parte della Corte europea dei diritti umani , in ragione della sua capacità di incidere sul numero delle presenze dei detenuti negli istituti penitenziari sia riducendone il flusso in entrata che aumentando quello in uscita. L’articolo 4 della legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha introdotto una misura penitenziaria speciale, temporanea, finalizzata a favorire l’anticipata uscita dei condannati dal carcere mediante la concessione di una riduzione di pena . Dall’innesto di elementi particolari, specializzanti sulla struttura del preesistente istituto della liberazione anticipata, disciplinato dall’art. 54 ord. pen., da vita all’istituto della liberazione anticipata speciale, secondo un rapporto di specie a genere che consente al condannato a pena detentiva, che da prova di partecipazione all'opera di rieducazione, di beneficiare, a riconoscimento di tale partecipazione ed ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, di una congrua riduzione di pena, per singolo semestre di pena scontata. La risultante è un istituto nuovo, regolato, in parte, da norme proprie, speciali, in parte, per le residue, da quelle che disciplinano l’istituto generale.
2014
9788813351984
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