Prima che si pervenisse alla Corte di cassazione unica in Roma, nel 1923, il sistema italiano - cinque Corti distribuite sul territorio nazionale - era "misto": accanto alla funzione "antigiurisprudenziale" alla francese, la "terza istanza" di tipo tedesco. Una volta unificato il sistema, l'esigenza della nomofilachia, a carico dei giudici di legittimità, non li ha esentati in modo chiaro e definitivo da incursioni nella valutazione del fatto. Attraverso le diverse fasi della storia istituzionale del Paese, si è assistito pure al succedersi delle riforme del codice di procedura civile, fino all'ultima del 2012 (20 agosto n. XXX) che, modificando gli articoli 348 e 360 c.p.c., introduce notevolissime limitazioni alla possibilità di ricorrere per Cassazione per difetto di motivazione.
Il giudice in bilico. Tra tutela del diritto e considerazione del fatto
TRIFONE, Gian Paolo
2015
Abstract
Prima che si pervenisse alla Corte di cassazione unica in Roma, nel 1923, il sistema italiano - cinque Corti distribuite sul territorio nazionale - era "misto": accanto alla funzione "antigiurisprudenziale" alla francese, la "terza istanza" di tipo tedesco. Una volta unificato il sistema, l'esigenza della nomofilachia, a carico dei giudici di legittimità, non li ha esentati in modo chiaro e definitivo da incursioni nella valutazione del fatto. Attraverso le diverse fasi della storia istituzionale del Paese, si è assistito pure al succedersi delle riforme del codice di procedura civile, fino all'ultima del 2012 (20 agosto n. XXX) che, modificando gli articoli 348 e 360 c.p.c., introduce notevolissime limitazioni alla possibilità di ricorrere per Cassazione per difetto di motivazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.