Lo sviluppo esponenziale della Information Technology che da qualche decennio caratterizza l’evoluzione della civiltà contemporanea ha inciso profondamente sulla struttura della società, giungendo a modificare gli stessi rapporti sociali. Ne è derivata, infatti, la radicale trasformazione del sistema dell’informazione e delle comunicazioni, della conoscenza e della cultura, come pure la stessa dilatazione del mercato e l’intenso processo di globalizzazione che ormai caratterizza il mondo attuale. Le norme adottate dal legislatore statale o comunitario, nell’ambito del diritto interno o sul piano transnazionale, sono orientate alla massima liberalizzazione nelle contrattazioni B2B (business to business), ed improntate, invece, alla massima cautela, considerata la molteplicità di inderogabili norme di protezione, nell’attività di B2C (business to consumer). A livello internazionale, si è provveduto ad estendere all’e-commerce alcuni principi generali universalmente condivisi - e quindi applicabili ai rapporti intessuti tra soggetti di differenti ordinamenti giuridici - desunti dalla Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni (l. 11 dicembre 1985, n. 765). La “Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico”, la principale tra le misure di regolamentazione più incisive ed efficaci, adatta in modo coerente e organico la normativa comunitaria alle esigenze del commercio on line e si propone di attuare la piena liberalizzazione della circolazione dei servizi della società dell’informazione nel rispetto del “principio del paese d’origine” (art. 3, par. 1). Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di recepimento, delinea la disciplina dell’e-contract, al fine di promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e fornisce, anche (art. 2), in accordo con la fonte, le definizioni essenziali per la disciplina stessa. Il decreto rende operante, di fatto, la c.d. «clausola del mercato interno» delineata nella direttiva, per effetto della quale il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato nello Stato membro di stabilimento del prestatore.

Il Commercio Elettronico

PARISI, Annamaria Giulia
2015-01-01

Abstract

Lo sviluppo esponenziale della Information Technology che da qualche decennio caratterizza l’evoluzione della civiltà contemporanea ha inciso profondamente sulla struttura della società, giungendo a modificare gli stessi rapporti sociali. Ne è derivata, infatti, la radicale trasformazione del sistema dell’informazione e delle comunicazioni, della conoscenza e della cultura, come pure la stessa dilatazione del mercato e l’intenso processo di globalizzazione che ormai caratterizza il mondo attuale. Le norme adottate dal legislatore statale o comunitario, nell’ambito del diritto interno o sul piano transnazionale, sono orientate alla massima liberalizzazione nelle contrattazioni B2B (business to business), ed improntate, invece, alla massima cautela, considerata la molteplicità di inderogabili norme di protezione, nell’attività di B2C (business to consumer). A livello internazionale, si è provveduto ad estendere all’e-commerce alcuni principi generali universalmente condivisi - e quindi applicabili ai rapporti intessuti tra soggetti di differenti ordinamenti giuridici - desunti dalla Convenzione di Vienna sui contratti per la vendita internazionale di beni (l. 11 dicembre 1985, n. 765). La “Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico”, la principale tra le misure di regolamentazione più incisive ed efficaci, adatta in modo coerente e organico la normativa comunitaria alle esigenze del commercio on line e si propone di attuare la piena liberalizzazione della circolazione dei servizi della società dell’informazione nel rispetto del “principio del paese d’origine” (art. 3, par. 1). Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di recepimento, delinea la disciplina dell’e-contract, al fine di promuovere la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione e fornisce, anche (art. 2), in accordo con la fonte, le definizioni essenziali per la disciplina stessa. Il decreto rende operante, di fatto, la c.d. «clausola del mercato interno» delineata nella direttiva, per effetto della quale il controllo dei servizi della società dell’informazione deve essere effettuato nello Stato membro di stabilimento del prestatore.
2015
978-88-13-35707-8
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