Il modello di riferimento per rispondere agli interrogativi sollevati dalla medicina d’equipe è offerto, in maniera pressocchè esclusiva, dalle ipotesi di intervento chirurgico che assorbono completamente l’attenzione della giurisprudenza. Nel caso in cui più persone partecipano alla cura del malato non è facile individuare il soggetto responsabile del danno. Non è facile, in altri termini, stabilire chi, per imprudenza, imperizia o negligenza abbia aggravato le condizioni di salute del paziente o abbia, addirittura, causato il danno. Nè si possono ignorare le difficoltà di prova del nesso causale cui va incontro il malato. In questo ambito la giurisprudenza italiana, proprio partendo dalla teoria della conditio sine qua non, ha sviluppato degli adattamenti della regola per individuare il soggetto danneggiante e, al tempo stesso, tener conto delle esigenze di tutela del danneggiato. Tanto più rilevante il discorso in tema di sperimentazione, laddove il modello di riferimento di cui all'art. 2236 c.c. sembra destinato a combinarsi - in considerazione della natura dell'attività svolta - con l'art. 2050 c.c.
La verifica della "idoneità" della équipe sperimentale
ZAMBRANO, Virginia
2015-01-01
Abstract
Il modello di riferimento per rispondere agli interrogativi sollevati dalla medicina d’equipe è offerto, in maniera pressocchè esclusiva, dalle ipotesi di intervento chirurgico che assorbono completamente l’attenzione della giurisprudenza. Nel caso in cui più persone partecipano alla cura del malato non è facile individuare il soggetto responsabile del danno. Non è facile, in altri termini, stabilire chi, per imprudenza, imperizia o negligenza abbia aggravato le condizioni di salute del paziente o abbia, addirittura, causato il danno. Nè si possono ignorare le difficoltà di prova del nesso causale cui va incontro il malato. In questo ambito la giurisprudenza italiana, proprio partendo dalla teoria della conditio sine qua non, ha sviluppato degli adattamenti della regola per individuare il soggetto danneggiante e, al tempo stesso, tener conto delle esigenze di tutela del danneggiato. Tanto più rilevante il discorso in tema di sperimentazione, laddove il modello di riferimento di cui all'art. 2236 c.c. sembra destinato a combinarsi - in considerazione della natura dell'attività svolta - con l'art. 2050 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.