La l. 4-4-2001, n. 154 ha inserito nel libro I (delle persone e della famiglia) del codice civile il titolo IX bis, intitolato ‘‘Ordini di protezione contro gli abusi familiari’’, all'interno del quale si trovano gli artt. 342 bis e 342 ter c.c. che consentono al Giudice, su istanza di parte, quando la condotta del coniuge o di altro convivente e` causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, di adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter.
Violenza nelle relazioni familiari
TROISI, CLAUDIA
2016
Abstract
La l. 4-4-2001, n. 154 ha inserito nel libro I (delle persone e della famiglia) del codice civile il titolo IX bis, intitolato ‘‘Ordini di protezione contro gli abusi familiari’’, all'interno del quale si trovano gli artt. 342 bis e 342 ter c.c. che consentono al Giudice, su istanza di parte, quando la condotta del coniuge o di altro convivente e` causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, di adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342 ter.File in questo prodotto:
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