L’art. 19 l. fall. attribuisce alle parti interessate, ovverosia al debitore reclamante ed a tutti coloro che, ai sensi dell’art. 18, possono proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, nonché al curatore, la legittimazione a richiedere alla competente corte d’appello la sospensione della liquidazione dell’attivo concorsuale. Si tratta di un procedimento avente la natura latamente cautelare ed anticipatoria, affine a quella dell’inibitoria di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., ancorché da essa distinta sotto diversi profili contenutistici e funzionali. Si esaminano i presupposti legali della misura ed il procedimento ex art. 19 l. fall., nonché i possibili rapporti tra revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ad opera della corte d’appello e sospensione della liquidazione. Vengono altresì in rilievo diverse tematiche tuttora aperte, quali: l’oggetto dell’ordinanza di sospensione, il suo regime di efficacia, l’astratta impugnabilità dell’ordinanza di sospensione, la possibilità della parte di invocare il rimedio della sospensione della liquidazione in pendenza del giudizio di legittimità promosso avverso la sentenza di revoca del fallimento. Tutte questioni, queste ultime, alle quali l’opinione maggioritaria dà, allo stato, risposta negativa.
LA SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE
DE SANTIS, Francesco
2016
Abstract
L’art. 19 l. fall. attribuisce alle parti interessate, ovverosia al debitore reclamante ed a tutti coloro che, ai sensi dell’art. 18, possono proporre reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, nonché al curatore, la legittimazione a richiedere alla competente corte d’appello la sospensione della liquidazione dell’attivo concorsuale. Si tratta di un procedimento avente la natura latamente cautelare ed anticipatoria, affine a quella dell’inibitoria di cui agli artt. 283 e 351 c.p.c., ancorché da essa distinta sotto diversi profili contenutistici e funzionali. Si esaminano i presupposti legali della misura ed il procedimento ex art. 19 l. fall., nonché i possibili rapporti tra revoca della sentenza dichiarativa di fallimento ad opera della corte d’appello e sospensione della liquidazione. Vengono altresì in rilievo diverse tematiche tuttora aperte, quali: l’oggetto dell’ordinanza di sospensione, il suo regime di efficacia, l’astratta impugnabilità dell’ordinanza di sospensione, la possibilità della parte di invocare il rimedio della sospensione della liquidazione in pendenza del giudizio di legittimità promosso avverso la sentenza di revoca del fallimento. Tutte questioni, queste ultime, alle quali l’opinione maggioritaria dà, allo stato, risposta negativa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.