La risarcibilità dei danni non patrimoniali, quale tema particolarmente significativo che risponde ad una serie di variabili anche di matrice culturale di ciascun Paese, ha rappresentato terreno fertile per un’analisi comparatistica funzionale alla ricerca del modello più efficiente in termini di individuazione delle voci di danno risarcibili, di analisi dei criteri strumentali alla determinazione dell’entità del danno da risarcire, di delimitazione dei soggetti aventi diritto al risarcimento, di indagine sulla funzione stessa del risarcimento fino alla negazione o meno di componenti punitive dello stesso.Le tendenze evolutive registratesi sul tema in ciascun sistema giuridico e principalmente causate dall’apprezzabile rilievo «umano» della materia hanno sovente impedito un confronto tra discipline che potessero definirsi come «consolidate»; ne è un esempio l’analisi del sistema italiano e l’incidenza che sul tema ha avuto e continua ad avere il formante giurisprudenziale. L’ultimo intervento delle sezioni unite (Cass. n. 15350 del 2015 in tema di risarcibilità del danno tanatologico) tuttavia, e di là da questioni di matrice processualistica (quali le lungaggini del processo, l’utilità pratica delle tecniche di ADR che pure incidono sul fattore tempo), pare, almeno per ora, aver assicurato una certa stabilità al tema, favorendo un confronto che sembra oggi lontano dal qualificarsi come «impossibile».
Il danno da perdita della vita
ZAMBRANO, Virginia
2016-01-01
Abstract
La risarcibilità dei danni non patrimoniali, quale tema particolarmente significativo che risponde ad una serie di variabili anche di matrice culturale di ciascun Paese, ha rappresentato terreno fertile per un’analisi comparatistica funzionale alla ricerca del modello più efficiente in termini di individuazione delle voci di danno risarcibili, di analisi dei criteri strumentali alla determinazione dell’entità del danno da risarcire, di delimitazione dei soggetti aventi diritto al risarcimento, di indagine sulla funzione stessa del risarcimento fino alla negazione o meno di componenti punitive dello stesso.Le tendenze evolutive registratesi sul tema in ciascun sistema giuridico e principalmente causate dall’apprezzabile rilievo «umano» della materia hanno sovente impedito un confronto tra discipline che potessero definirsi come «consolidate»; ne è un esempio l’analisi del sistema italiano e l’incidenza che sul tema ha avuto e continua ad avere il formante giurisprudenziale. L’ultimo intervento delle sezioni unite (Cass. n. 15350 del 2015 in tema di risarcibilità del danno tanatologico) tuttavia, e di là da questioni di matrice processualistica (quali le lungaggini del processo, l’utilità pratica delle tecniche di ADR che pure incidono sul fattore tempo), pare, almeno per ora, aver assicurato una certa stabilità al tema, favorendo un confronto che sembra oggi lontano dal qualificarsi come «impossibile».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.