Nell'ambito della nuova disciplina in tema di appalti pubblici particolare rilievo acquista l'etichettatura, in quanto le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Ulteriore aspetto significativo nell'ambito della disciplina in esame è quello degli avvisi di preinformazione. Le stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a rendere nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, l’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente.
Commento agli artt. 69 e 70 del Codice dei contratti pubblici
MUSIO, Antonio
2017
Abstract
Nell'ambito della nuova disciplina in tema di appalti pubblici particolare rilievo acquista l'etichettatura, in quanto le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Ulteriore aspetto significativo nell'ambito della disciplina in esame è quello degli avvisi di preinformazione. Le stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a rendere nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, l’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.