Nell'ambito della nuova disciplina in tema di appalti pubblici particolare rilievo acquista l'etichettatura, in quanto le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Ulteriore aspetto significativo nell'ambito della disciplina in esame è quello degli avvisi di preinformazione. Le stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a rendere nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, l’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente.
Commento agli artt. 69 e 70 del Codice dei contratti pubblici
MUSIO, Antonio
2017-01-01
Abstract
Nell'ambito della nuova disciplina in tema di appalti pubblici particolare rilievo acquista l'etichettatura, in quanto le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all’esecuzione dell’appalto, un’etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni. Ulteriore aspetto significativo nell'ambito della disciplina in esame è quello degli avvisi di preinformazione. Le stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a rendere nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L’avviso è pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35, l’avviso di preinformazione è pubblicato dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.