La vendita a prova si caratterizza per la previsione di una clausola in virtù della quale l’efficacia dell’accordo resta sospensivamente condizionata all’esito dell’accertamento, da compiersi secondo le modalità stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa scambiata abbia le qualità pattuite e sia esente da vizi ovvero idonea alla funzione cui è destinata. Il contratto è, pertanto, perfetto e vincolante per entrambe le parti dalla sua conclusione, mentre la sua efficacia è lasciata all’esito della prova, quale suo presupposto, che se è negativa ne determina la risoluzione di diritto, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa e con preclusione di qualsivoglia conservazione del vincolo o riduzione del prezzo.
Vendita a prova
Antonio Vecchione
2018-01-01
Abstract
La vendita a prova si caratterizza per la previsione di una clausola in virtù della quale l’efficacia dell’accordo resta sospensivamente condizionata all’esito dell’accertamento, da compiersi secondo le modalità stabilite dal contratto stesso o dagli usi, che la cosa scambiata abbia le qualità pattuite e sia esente da vizi ovvero idonea alla funzione cui è destinata. Il contratto è, pertanto, perfetto e vincolante per entrambe le parti dalla sua conclusione, mentre la sua efficacia è lasciata all’esito della prova, quale suo presupposto, che se è negativa ne determina la risoluzione di diritto, senza necessità di fare ricorso alle norme sulla garanzia accordata al compratore per i vizi della cosa e con preclusione di qualsivoglia conservazione del vincolo o riduzione del prezzo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.