Le parti, nel concludere un contratto di compravendita di merci, possono far riferimento ad un esemplare del genere appartenente a quello oggetto di scambio, prelevandolo come campione utile al controllo della conformità della merce consegnata a quella concordata. Questa fattispecie, descritta dall’art. 1522 c.c., rappresenta un tipo di vendita che differisce dall’ipotesi generale prevista dall’art. 1470 c.c. per la previsione di una clausola che non incide sul momento perfezionativo né sul contenuto sostanziale dell’accordo, ma solo eventualmente sui suoi effetti. Siffatta vendita diventa, pertanto, efficace nel momento in cui la merce consegnata al compratore sia stata riconosciuta corrispondente al campione a suo tempo mostrato e assunto come riferimento. Il modello contrattuale delineato dalla norma in parola può atteggiarsi, secondo la pratica commerciale, come vendita su campione o su tipo di campione: 1) la prima si caratterizza per il fatto che l’esemplare prescelto come termine di paragone ha la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debbono possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse; 2) la seconda si distingue per il fatto che il modello serve solo a fornire un’indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che esse possono anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali.

Vendita su campione e su tipo di campione

Antonio Vecchione
2018-01-01

Abstract

Le parti, nel concludere un contratto di compravendita di merci, possono far riferimento ad un esemplare del genere appartenente a quello oggetto di scambio, prelevandolo come campione utile al controllo della conformità della merce consegnata a quella concordata. Questa fattispecie, descritta dall’art. 1522 c.c., rappresenta un tipo di vendita che differisce dall’ipotesi generale prevista dall’art. 1470 c.c. per la previsione di una clausola che non incide sul momento perfezionativo né sul contenuto sostanziale dell’accordo, ma solo eventualmente sui suoi effetti. Siffatta vendita diventa, pertanto, efficace nel momento in cui la merce consegnata al compratore sia stata riconosciuta corrispondente al campione a suo tempo mostrato e assunto come riferimento. Il modello contrattuale delineato dalla norma in parola può atteggiarsi, secondo la pratica commerciale, come vendita su campione o su tipo di campione: 1) la prima si caratterizza per il fatto che l’esemplare prescelto come termine di paragone ha la funzione di assicurare la perfetta conformità delle cose che si consegnano al campione, nel senso che di esso debbono possedere tutte le caratteristiche, perché il compratore non intende acquistare cose anche in piccola parte diverse; 2) la seconda si distingue per il fatto che il modello serve solo a fornire un’indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, per modo che esse possono anche non corrispondere esattamente al tipo, bastando che ne possiedano solo le qualità essenziali.
2018
9788814218552
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4704510
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