La l. 28 nov. 1965/1329, recante Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili, disciplina un tipo speciale di vendita di beni mobili strumentali che, secondo un criterio funzionale può essere naturalmente considerato contratto di vendita commerciale. L’imprenditore nell’esercizio della sua attività, organizzandosi e organizzando i fattori della produzione, pone in essere una serie di atti per far vivere l’impresa che egli stesso ha creato e organizzato. Le operazioni disciplinate dalla legge innanzi citata intanto assumono e svolgono una reale funzione in quanto sono poste in essere da imprenditori, benché dal tenore letterale del primo articolo il legislatore esordisca con la parola chiunque, con ciò facendo intendere che la relativa disciplina sia applicabile anche nei confronti di chi ponga in essere questo contratto solo occasionalmente e, cioè, non nell’esercizio di un’attività economica organizzata professionalmente. In pratica saranno proprio imprenditori parti del contratto: il venditore o locatore di macchine, da una parte; l’acquirente o locatore, dall’altra, il quale, per rimediare al temporaneo squilibrio fra la produttività e il costo del lavoro, e così all’alto costo dei manufatti, beneficiando delle disposizioni legali, accelera il processo di rinnovamento del parco macchine utensili.

Vendite di macchine utensili

Antonio Vecchione
2018-01-01

Abstract

La l. 28 nov. 1965/1329, recante Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili, disciplina un tipo speciale di vendita di beni mobili strumentali che, secondo un criterio funzionale può essere naturalmente considerato contratto di vendita commerciale. L’imprenditore nell’esercizio della sua attività, organizzandosi e organizzando i fattori della produzione, pone in essere una serie di atti per far vivere l’impresa che egli stesso ha creato e organizzato. Le operazioni disciplinate dalla legge innanzi citata intanto assumono e svolgono una reale funzione in quanto sono poste in essere da imprenditori, benché dal tenore letterale del primo articolo il legislatore esordisca con la parola chiunque, con ciò facendo intendere che la relativa disciplina sia applicabile anche nei confronti di chi ponga in essere questo contratto solo occasionalmente e, cioè, non nell’esercizio di un’attività economica organizzata professionalmente. In pratica saranno proprio imprenditori parti del contratto: il venditore o locatore di macchine, da una parte; l’acquirente o locatore, dall’altra, il quale, per rimediare al temporaneo squilibrio fra la produttività e il costo del lavoro, e così all’alto costo dei manufatti, beneficiando delle disposizioni legali, accelera il processo di rinnovamento del parco macchine utensili.
2018
9788814218552
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4704512
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