La fattispecie impresa agricola rientra a pieno titolo nell’ampio genus delineato dall’art. 2082 c.c. Sotto il profilo logico, nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione dell’art. 2135 c.c., quella agricola è considerata attività di impresa e non già di mero godimento del fondo sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a creare ricchezza e a soddisfare le necessità del mercato. Per l’acquisto della qualifica di imprenditore agricolo non è necessario che le attività di coltivazione della terra, di silvicoltura e di allevamento degli animali siano esercitate congiuntamente, essendo a tal fine sufficiente anche l’esercizio separato: la struttura dell’art. 2135 c.c. - sia nell’attuale formulazione che in quella previgente - elimina ogni dubbio sulla autonoma natura agricola di dette attività. Non vi sono limiti soggettivi per l’esercizio dell’impresa agricola. È possibile che la qualifica di imprenditore agricolo sia acquistata da un imprenditore individuale come da un imprenditore collettivo appartenente ad uno dei tipi previsti e disciplinati nei Capi III, IV, V, VI e VII del Titolo V, nonché nel Capo I del Titolo VI del Libro V.
Articoli 2135-2137 del codice civile
Antonio Vecchione
2018
Abstract
La fattispecie impresa agricola rientra a pieno titolo nell’ampio genus delineato dall’art. 2082 c.c. Sotto il profilo logico, nel sistema accolto dal vigente codice civile, ricorrendo la previsione dell’art. 2135 c.c., quella agricola è considerata attività di impresa e non già di mero godimento del fondo sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a creare ricchezza e a soddisfare le necessità del mercato. Per l’acquisto della qualifica di imprenditore agricolo non è necessario che le attività di coltivazione della terra, di silvicoltura e di allevamento degli animali siano esercitate congiuntamente, essendo a tal fine sufficiente anche l’esercizio separato: la struttura dell’art. 2135 c.c. - sia nell’attuale formulazione che in quella previgente - elimina ogni dubbio sulla autonoma natura agricola di dette attività. Non vi sono limiti soggettivi per l’esercizio dell’impresa agricola. È possibile che la qualifica di imprenditore agricolo sia acquistata da un imprenditore individuale come da un imprenditore collettivo appartenente ad uno dei tipi previsti e disciplinati nei Capi III, IV, V, VI e VII del Titolo V, nonché nel Capo I del Titolo VI del Libro V.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.