La pubblicazione in oggetto tratta delle novità in tema di utilizzo degli atti connessi al risk management, comprese nella cd. Legge Gelli . In particolare, l’art. 16 in commento è da includere nel gruppo di quelli che, pur non occupandosi direttamente della natura della responsabilità medica, trattano del contenzioso medico legale, introducendo una serie di rilevanti novità, vertenti ad esempio in tema di obbligo di conciliazione (art.8), o di consulenza tecnica (art. 15). I temi trattati nello specifico, attengono alla riforma del procedimento giudiziale sotto il profilo dell’acquisizione e utilizzabilità degli atti connessi alla gestione del rischio sanitario e al migliore inquadramento delle figure professionali che possono essere deputate alla conduzione dei compiti connessi al monitoraggio del rischio clinico. La norma citata, infatti, incidendo in primo luogo sul contenuto dell’art. 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), statuisce che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono più essere prodotti in sede processuale e gli stessi documenti provenienti dal procedimento dell'audit non possono essere utilizzati nei procedimenti giudiziari medesimi. Dopo aver esaminato i risvolti pratici e giurisprudenziali di detta innovazione, il commento tratta delle ulteriori modifiche alla citata legge di stabilità e, in particolare, al comma 540, dedicato ad individuare le professionalità idonee a svolgere compiti di coordinamento e organizzativi delle attività di gestione del rischio clinico.
Art. 16 ( Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di responsabilità professionale del medico sanitario)
ORREI CHIARA MARIA ANNUNZIATA
2018-01-01
Abstract
La pubblicazione in oggetto tratta delle novità in tema di utilizzo degli atti connessi al risk management, comprese nella cd. Legge Gelli . In particolare, l’art. 16 in commento è da includere nel gruppo di quelli che, pur non occupandosi direttamente della natura della responsabilità medica, trattano del contenzioso medico legale, introducendo una serie di rilevanti novità, vertenti ad esempio in tema di obbligo di conciliazione (art.8), o di consulenza tecnica (art. 15). I temi trattati nello specifico, attengono alla riforma del procedimento giudiziale sotto il profilo dell’acquisizione e utilizzabilità degli atti connessi alla gestione del rischio sanitario e al migliore inquadramento delle figure professionali che possono essere deputate alla conduzione dei compiti connessi al monitoraggio del rischio clinico. La norma citata, infatti, incidendo in primo luogo sul contenuto dell’art. 1, comma 539, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), statuisce che i verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono più essere prodotti in sede processuale e gli stessi documenti provenienti dal procedimento dell'audit non possono essere utilizzati nei procedimenti giudiziari medesimi. Dopo aver esaminato i risvolti pratici e giurisprudenziali di detta innovazione, il commento tratta delle ulteriori modifiche alla citata legge di stabilità e, in particolare, al comma 540, dedicato ad individuare le professionalità idonee a svolgere compiti di coordinamento e organizzativi delle attività di gestione del rischio clinico.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.