Visione prospettica e spinta riformatrice connotano la sentenza pilota, con cui la Corte di Strasburgo sanziona il sistema italiano di trasmissione e attribuzione del cognome familiare dove, nel formale rispetto del valore costituzionale di unità della famiglia, ancora si perpetuano opzioni sostanzialmente discriminatorie. Nello scontro tra natura consuetudinaria o positiva della disciplina, seppur implicita, si inserisce la giurisprudenza europea che, attraverso il profilo identitario e il principio di pari dignità nel rapporto di coniugio, affida all’ampliamento degli spazi di autonomia familiare la più efficace realizzazione degli equilibri tra esigenze individuali e bisogni comuni. Il superamento di ogni forma di automatismo, specie se discriminatorio, non può prescindere però dall’intervento riformatore del legislatore.
COGNOME MATERNO (ART. 8 CEDU)
Pignataro Gisella
2016
Abstract
Visione prospettica e spinta riformatrice connotano la sentenza pilota, con cui la Corte di Strasburgo sanziona il sistema italiano di trasmissione e attribuzione del cognome familiare dove, nel formale rispetto del valore costituzionale di unità della famiglia, ancora si perpetuano opzioni sostanzialmente discriminatorie. Nello scontro tra natura consuetudinaria o positiva della disciplina, seppur implicita, si inserisce la giurisprudenza europea che, attraverso il profilo identitario e il principio di pari dignità nel rapporto di coniugio, affida all’ampliamento degli spazi di autonomia familiare la più efficace realizzazione degli equilibri tra esigenze individuali e bisogni comuni. Il superamento di ogni forma di automatismo, specie se discriminatorio, non può prescindere però dall’intervento riformatore del legislatore.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.