Il contributo affronta i problemi a cui l’interprete è chiamato a dare risposta in tema di compravendite immobiliari rispetto alle quali non sembra potersi procedere ad un’automatica applicazione, in via alternativa, ora della disciplina della vendita a misura ora di quella a corpo. Né tantomeno, di fronte ad una clausola con cui le parti affermano che la vendita sia da intendersi a corpo, sembra percorribile la strada di applicare acriticamente la disciplina di cui all’art. 1538 c.c. Tale clausola, infatti, è da ritenersi di mero stile, e dunque non vincolante, tutte le volte che le parti non abbiano inteso stabilire alcun tipo di collegamento tra prezzo ed effettiva estensione del bene.
CONSIDERAZIONI SULLA CLAUSOLA “A CORPO” NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
Antonio Musio
2018-01-01
Abstract
Il contributo affronta i problemi a cui l’interprete è chiamato a dare risposta in tema di compravendite immobiliari rispetto alle quali non sembra potersi procedere ad un’automatica applicazione, in via alternativa, ora della disciplina della vendita a misura ora di quella a corpo. Né tantomeno, di fronte ad una clausola con cui le parti affermano che la vendita sia da intendersi a corpo, sembra percorribile la strada di applicare acriticamente la disciplina di cui all’art. 1538 c.c. Tale clausola, infatti, è da ritenersi di mero stile, e dunque non vincolante, tutte le volte che le parti non abbiano inteso stabilire alcun tipo di collegamento tra prezzo ed effettiva estensione del bene.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.