La previsione in commento al primo comma discorre di trattamento ‘‘a fini statistici’’, e solo in via subordinata di trattamento per fini di ricerca scientifica, sotto la condizione della compatibilità dei fini stessi, aggiungendo la specifica delle finalità di ricerca scientifica, laddove il Codice privacy previgente discorreva unicamente di ‘‘scopi scientifici’’. La ricerca – a livello ordinamentale – riceve tutela costituzionale, comunitaria e legislativa, esplicitamente dal dettato dell’art. 21 Cost., (secondo cui: ‘‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica ... ’’) e implicitamente dagli artt. 33 e 34 Cost. con riguardo alla libertà di pensiero, mentre è dichiarata materia di legislazione concorrente e quindi regionale dal successivo art. 117 Cost., comma 3. Il trattamento dei dati a scopi statistici o per finalità di ricerca scientifica - quest’ultima mirante all’ampliamento delle conoscenze in determinati ambiti di studio - trovava in precedenza una disarmonica collocazione in vari provvedimenti normativi nazionali e comunitari. In tale congerie documentale il Codice, tra l’altro, all’allegato A.3 reca(va) il ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale’’ e, all’allegato A.4, il ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici’’. L’art. 104 del Codice ha operato un contemperamento tra la libertà della ricerca scientifica di cui alla richiamata tutela costituzionale e il diritto alla privacy degli individui. Il medesimo articolo, al comma 2, ove discorre di dati identificativi, che consentono cioè una precisa individuazione dei soggetti, invita a ‘‘tener conto’’ delle modalità di utilizzo dei dati in forma anonima consentite oggi dallo sviluppo in progress delle nuove tecnologie.

Commento all'Articolo 104 Ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica

Annamaria Giulia Parisi
2019-01-01

Abstract

La previsione in commento al primo comma discorre di trattamento ‘‘a fini statistici’’, e solo in via subordinata di trattamento per fini di ricerca scientifica, sotto la condizione della compatibilità dei fini stessi, aggiungendo la specifica delle finalità di ricerca scientifica, laddove il Codice privacy previgente discorreva unicamente di ‘‘scopi scientifici’’. La ricerca – a livello ordinamentale – riceve tutela costituzionale, comunitaria e legislativa, esplicitamente dal dettato dell’art. 21 Cost., (secondo cui: ‘‘La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica ... ’’) e implicitamente dagli artt. 33 e 34 Cost. con riguardo alla libertà di pensiero, mentre è dichiarata materia di legislazione concorrente e quindi regionale dal successivo art. 117 Cost., comma 3. Il trattamento dei dati a scopi statistici o per finalità di ricerca scientifica - quest’ultima mirante all’ampliamento delle conoscenze in determinati ambiti di studio - trovava in precedenza una disarmonica collocazione in vari provvedimenti normativi nazionali e comunitari. In tale congerie documentale il Codice, tra l’altro, all’allegato A.3 reca(va) il ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale’’ e, all’allegato A.4, il ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici’’. L’art. 104 del Codice ha operato un contemperamento tra la libertà della ricerca scientifica di cui alla richiamata tutela costituzionale e il diritto alla privacy degli individui. Il medesimo articolo, al comma 2, ove discorre di dati identificativi, che consentono cioè una precisa individuazione dei soggetti, invita a ‘‘tener conto’’ delle modalità di utilizzo dei dati in forma anonima consentite oggi dallo sviluppo in progress delle nuove tecnologie.
2019
9788833790435
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