Ad una lettura complessiva dell’art. 105 in commento, rileva ictu oculi l’importanza delle precisazioni in esso contenute, in ordine alla tutela dell’interessato (comma 1); al dovere di informativa (comma 2); riguardo alla possibilità per il familiare o convivente di rispondere in nome e per conto di un soggetto (comma 3, rimasto invariato rispetto al testo della norma corrispondente del Codice nella versione ante novella), così come con riguardo alla deroga di cui al comma 4. L’articolo in commento introduce inoltre un rigoroso limite all’utilizzo dei dati: a prescindere da qualsivoglia minimizzazione o pseudonimizzazione, i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per altri scopi o, significativamente, per attivare procedimenti - decisionali, sanzionatori o di altro genere - a danno dell’interessato. Il limite all’utilizzo dei dati trattati, già previsto dall’art. 14 del ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale’’, è attualmente contemplato all’art. 12, comma 1, lettera a), delle ‘‘Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101’’ (provv. Garante n. 514 del 19 dicembre 2018), secondo cui ‘‘i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all’atto della progettazione del trattamento’’.

Commento all'Articolo 105 Modalità di trattamento

Annamaria Giulia Parisi
2019-01-01

Abstract

Ad una lettura complessiva dell’art. 105 in commento, rileva ictu oculi l’importanza delle precisazioni in esso contenute, in ordine alla tutela dell’interessato (comma 1); al dovere di informativa (comma 2); riguardo alla possibilità per il familiare o convivente di rispondere in nome e per conto di un soggetto (comma 3, rimasto invariato rispetto al testo della norma corrispondente del Codice nella versione ante novella), così come con riguardo alla deroga di cui al comma 4. L’articolo in commento introduce inoltre un rigoroso limite all’utilizzo dei dati: a prescindere da qualsivoglia minimizzazione o pseudonimizzazione, i dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per altri scopi o, significativamente, per attivare procedimenti - decisionali, sanzionatori o di altro genere - a danno dell’interessato. Il limite all’utilizzo dei dati trattati, già previsto dall’art. 14 del ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale’’, è attualmente contemplato all’art. 12, comma 1, lettera a), delle ‘‘Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101’’ (provv. Garante n. 514 del 19 dicembre 2018), secondo cui ‘‘i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all’atto della progettazione del trattamento’’.
2019
9788833790435
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