Il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, all’art. 6, aveva previsto l’emanazione – entro i primi sei mesi della sua vigenza – di codici deontologici concernenti il trattamento di dati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica effettuati da soggetti pubblici o privati. Ne derivò il ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale’’ (provv. Garante, 31 luglio 2002, n. 13). L’art. 2-quater del Codice della privacy, novellato dal D.lgs. 101/2018, prevede che il Garante debba promuovere l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 6, par. 1, lettere c) ed e), 9, par. 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e al Capo IX del medesimo Regolamento, per salvaguardarne la conformità alle norme vigenti. Il rispetto delle regole deontologiche è, ai sensi del comma 4 dell’art. 2- quater citato, ‘‘condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali’’. In particolare, l’art. 6 del Regolamento, rubricato «Liceità del trattamento», al par. 1, stabilisce che le regole predisposte dal Garante sono necessarie nel caso che il trattamento sia dovuto per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento stesso (lettera c) o quando esso è necessario ‘‘per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare’’ (lettera e). Il Garante deve emanare regole di comportamento anche nel caso in cui lo Stato membro intenda ‘‘mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute’’ (cfr. art. 9, par. 4 del Regolamento). Sono soggette a regole deontologiche anche le «Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento» contenute nell’intero Capo IX del Regolamento, quando la protezione dei dati personali va armonizzata e conciliata col diritto alla libertà di espressione e di informazione, e con il diritto alla ‘‘espressione accademica, artistica o letteraria’’ (cfr. art. 85 del Regolamento). Il Garante interviene anche per la tutela di dati personali contenuti in documenti ufficiali esistenti presso organismi pubblici o privati che svolgono compiti nell’interesse pubblico (cfr. art. 86 del Regolamento), o per la protezione di diritti e libertà, con riguardo ai trattamenti effettuati in ambito di rapporti di lavoro (cfr. art. 88 del Regolamento). Le regole deontologiche tutelano, altresì, i dati soggetti a trattamento per finalità di pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o per fini statistici (cfr. art. 89 del Regolamento).

Commento all'Articolo 106 Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica

Annamaria Giulia Parisi
2019-01-01

Abstract

Il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, all’art. 6, aveva previsto l’emanazione – entro i primi sei mesi della sua vigenza – di codici deontologici concernenti il trattamento di dati per finalità storiche, statistiche o di ricerca scientifica effettuati da soggetti pubblici o privati. Ne derivò il ‘‘Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale’’ (provv. Garante, 31 luglio 2002, n. 13). L’art. 2-quater del Codice della privacy, novellato dal D.lgs. 101/2018, prevede che il Garante debba promuovere l’adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 6, par. 1, lettere c) ed e), 9, par. 4 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e al Capo IX del medesimo Regolamento, per salvaguardarne la conformità alle norme vigenti. Il rispetto delle regole deontologiche è, ai sensi del comma 4 dell’art. 2- quater citato, ‘‘condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali’’. In particolare, l’art. 6 del Regolamento, rubricato «Liceità del trattamento», al par. 1, stabilisce che le regole predisposte dal Garante sono necessarie nel caso che il trattamento sia dovuto per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento stesso (lettera c) o quando esso è necessario ‘‘per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare’’ (lettera e). Il Garante deve emanare regole di comportamento anche nel caso in cui lo Stato membro intenda ‘‘mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute’’ (cfr. art. 9, par. 4 del Regolamento). Sono soggette a regole deontologiche anche le «Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento» contenute nell’intero Capo IX del Regolamento, quando la protezione dei dati personali va armonizzata e conciliata col diritto alla libertà di espressione e di informazione, e con il diritto alla ‘‘espressione accademica, artistica o letteraria’’ (cfr. art. 85 del Regolamento). Il Garante interviene anche per la tutela di dati personali contenuti in documenti ufficiali esistenti presso organismi pubblici o privati che svolgono compiti nell’interesse pubblico (cfr. art. 86 del Regolamento), o per la protezione di diritti e libertà, con riguardo ai trattamenti effettuati in ambito di rapporti di lavoro (cfr. art. 88 del Regolamento). Le regole deontologiche tutelano, altresì, i dati soggetti a trattamento per finalità di pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica, o per fini statistici (cfr. art. 89 del Regolamento).
2019
9788833790435
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4722717
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