La norma in commento ribadisce, in premessa, quanto disposto dall’art. 2-sexies, rubricato: «Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante», in armonia con l’oggetto del par. 2, lettera g), dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, parimenti concernente il trattamento dati effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante. È presente, altresì, il richiamo all’art. 2-septies del presente Codice, attinente alle «Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute». La norma è incentrata sulla possibilità che il consenso richiesto all’interessato sia prestato con le modalità semplificate individuate dalle regole deontologiche di cui al precedente art. 106 del Codice privacy. Le ‘categorie particolari di dati personali’ riguardano i dati specificati al punto 1 del richiamato art. 9 del Regolamento, ossia: ‘‘i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattino dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona’’. La condizione più cogente per l’ammissibilità del trattamento de quo, è l’acquisizione del consenso esplicito prestato dall’interessato e in ordine ad una o più finalità ben specificate. Il Garante, tenuto conto della direttiva 2009/136/CE, - attuata dal legislatore italiano col D.lgs. 28 maggio 2012, n. 69 - , con provvedimento dell’8 maggio 2014 ha individuato delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso, delineando una disciplina in materia di cookies in rete di fortissimo impatto su un numero enorme di utenti con caratteristiche profondamente diverse tra loro. Più precisamente, introducendo l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato all’installazione di cookies utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche, l’Autorità prescrive che, all’accesso al sito web, all’utente venga presentata una prima informativa ‘‘breve’’, contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page del sito, integrata da un’informativa ‘‘estesa’’, alla quale si accede attraverso un link ‘cliccabile’ dall’utente stesso. Al fine di rendere effettiva la semplificazione, il Garante ha ritenuto necessario che la richiesta di consenso all’uso dei cookies venga inserita proprio nel banner contenente l’informativa breve; mentre gli utenti desiderosi di maggiori e più dettagliate informazioni e di differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookies archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell’informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specifiche
Commento all'Articolo 107 Trattamento di categorie particolari di dati personali
Annamaria Giulia Parisi
2019
Abstract
La norma in commento ribadisce, in premessa, quanto disposto dall’art. 2-sexies, rubricato: «Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per motivi di interesse pubblico rilevante», in armonia con l’oggetto del par. 2, lettera g), dell’art. 9 del Regolamento (UE) n. 2016/679, parimenti concernente il trattamento dati effettuato per motivi di interesse pubblico rilevante. È presente, altresì, il richiamo all’art. 2-septies del presente Codice, attinente alle «Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute». La norma è incentrata sulla possibilità che il consenso richiesto all’interessato sia prestato con le modalità semplificate individuate dalle regole deontologiche di cui al precedente art. 106 del Codice privacy. Le ‘categorie particolari di dati personali’ riguardano i dati specificati al punto 1 del richiamato art. 9 del Regolamento, ossia: ‘‘i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattino dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona’’. La condizione più cogente per l’ammissibilità del trattamento de quo, è l’acquisizione del consenso esplicito prestato dall’interessato e in ordine ad una o più finalità ben specificate. Il Garante, tenuto conto della direttiva 2009/136/CE, - attuata dal legislatore italiano col D.lgs. 28 maggio 2012, n. 69 - , con provvedimento dell’8 maggio 2014 ha individuato delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso, delineando una disciplina in materia di cookies in rete di fortissimo impatto su un numero enorme di utenti con caratteristiche profondamente diverse tra loro. Più precisamente, introducendo l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato all’installazione di cookies utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche, l’Autorità prescrive che, all’accesso al sito web, all’utente venga presentata una prima informativa ‘‘breve’’, contenuta in un banner a comparsa immediata sulla home page del sito, integrata da un’informativa ‘‘estesa’’, alla quale si accede attraverso un link ‘cliccabile’ dall’utente stesso. Al fine di rendere effettiva la semplificazione, il Garante ha ritenuto necessario che la richiesta di consenso all’uso dei cookies venga inserita proprio nel banner contenente l’informativa breve; mentre gli utenti desiderosi di maggiori e più dettagliate informazioni e di differenziare le proprie scelte in merito ai diversi cookies archiviati tramite il sito visitato, possono accedere ad altre pagine del sito, contenenti, oltre al testo dell’informativa estesa, la possibilità di esprimere scelte più specificheI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.