L’ art. 108 prevede che il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui al successivo art. 106, comma 2, resta disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 tratta delle attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, strutturandole in modo da assicurare unità di indirizzo e omogeneità organizzativa, realizzando, altresì, la razionalizzazione dei flussi informativi sia a livello locale che a livello centrale. Il D.lgs. 322/1989 richiamato, all’art. 6-bis inserito nel decreto dall’art. 8-bis del D.l. 31 agosto 2013, n. 101, concerne espressamente il trattamento dei dati personali raccolti e ulteriormente trattati dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale. La possibilità di ogni ulteriore trattamento è condizionata dal ricorrere della necessità di perseguire gli scopi statistici istituzionali previsti dal decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
Commento all'Articolo 108 Sistema statistico nazionale
Annamaria Giulia Parisi
2019-01-01
Abstract
L’ art. 108 prevede che il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui al successivo art. 106, comma 2, resta disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 tratta delle attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, strutturandole in modo da assicurare unità di indirizzo e omogeneità organizzativa, realizzando, altresì, la razionalizzazione dei flussi informativi sia a livello locale che a livello centrale. Il D.lgs. 322/1989 richiamato, all’art. 6-bis inserito nel decreto dall’art. 8-bis del D.l. 31 agosto 2013, n. 101, concerne espressamente il trattamento dei dati personali raccolti e ulteriormente trattati dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale. La possibilità di ogni ulteriore trattamento è condizionata dal ricorrere della necessità di perseguire gli scopi statistici istituzionali previsti dal decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.