L’ art. 108 prevede che il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui al successivo art. 106, comma 2, resta disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 tratta delle attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, strutturandole in modo da assicurare unità di indirizzo e omogeneità organizzativa, realizzando, altresì, la razionalizzazione dei flussi informativi sia a livello locale che a livello centrale. Il D.lgs. 322/1989 richiamato, all’art. 6-bis inserito nel decreto dall’art. 8-bis del D.l. 31 agosto 2013, n. 101, concerne espressamente il trattamento dei dati personali raccolti e ulteriormente trattati dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale. La possibilità di ogni ulteriore trattamento è condizionata dal ricorrere della necessità di perseguire gli scopi statistici istituzionali previsti dal decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.
Commento all'Articolo 108 Sistema statistico nazionale
Annamaria Giulia Parisi
2019
Abstract
L’ art. 108 prevede che il trattamento di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico nazionale, oltre a quanto previsto dalle regole deontologiche di cui al successivo art. 106, comma 2, resta disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Il D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 tratta delle attività di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli enti ed organismi pubblici di informazione statistica, strutturandole in modo da assicurare unità di indirizzo e omogeneità organizzativa, realizzando, altresì, la razionalizzazione dei flussi informativi sia a livello locale che a livello centrale. Il D.lgs. 322/1989 richiamato, all’art. 6-bis inserito nel decreto dall’art. 8-bis del D.l. 31 agosto 2013, n. 101, concerne espressamente il trattamento dei dati personali raccolti e ulteriormente trattati dai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale. La possibilità di ogni ulteriore trattamento è condizionata dal ricorrere della necessità di perseguire gli scopi statistici istituzionali previsti dal decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.