Nel corto circuito di regole di derivazione codicistica, leggi speciali e approdi giurisprudenziali (basti pensare alla giurisprudenza in tema di patto commissorio e patto marciano), la necessità di conciliare esigenze del debitore e tutela del creditore ha trovato risposta nel dlgs. 59/2016 con il quale il legislatore ha affiancato al sistema di cui agli art. 2784 ss., un sottotipo di pegno, non possessorio, la cui disciplina richiama la prelazione prevista dall’art. 46 t.u.b. per i finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese. L'articolo intende evidenziare come la necessità di pensare a soluzioni che evitassero l’assoggettamento di merci o di beni integranti il capitale circolante delle imprese all’inconveniente dello spossessamento (artt. 2786 e 2787 c.c.) – assicurando così forme di finanziamento all’impresa – avesse già trovato risposta sia con la legge 401/1985, sia, in materia di prodotti lattiero caseari, con la legge 122/2001. Si evidenzia come il gli interventi normativi sintetizzassero l’esigenza di liberarsi della tradizionale idea di immobilità dell’oggetto, attribuendo ad una particolare categoria di soggetti, attentamente individuati per il loro sovraintendere alla lavorazione del bene (art. 1, l. 401/1985), la possibilità di avvalersi dell'istituto de quo.
Pegno non possessorio e trasferimento della disponibilità del bene a scopo di finanziamento
Virginia Zambrano
2019
Abstract
Nel corto circuito di regole di derivazione codicistica, leggi speciali e approdi giurisprudenziali (basti pensare alla giurisprudenza in tema di patto commissorio e patto marciano), la necessità di conciliare esigenze del debitore e tutela del creditore ha trovato risposta nel dlgs. 59/2016 con il quale il legislatore ha affiancato al sistema di cui agli art. 2784 ss., un sottotipo di pegno, non possessorio, la cui disciplina richiama la prelazione prevista dall’art. 46 t.u.b. per i finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese. L'articolo intende evidenziare come la necessità di pensare a soluzioni che evitassero l’assoggettamento di merci o di beni integranti il capitale circolante delle imprese all’inconveniente dello spossessamento (artt. 2786 e 2787 c.c.) – assicurando così forme di finanziamento all’impresa – avesse già trovato risposta sia con la legge 401/1985, sia, in materia di prodotti lattiero caseari, con la legge 122/2001. Si evidenzia come il gli interventi normativi sintetizzassero l’esigenza di liberarsi della tradizionale idea di immobilità dell’oggetto, attribuendo ad una particolare categoria di soggetti, attentamente individuati per il loro sovraintendere alla lavorazione del bene (art. 1, l. 401/1985), la possibilità di avvalersi dell'istituto de quo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.