L’inquadramento dogmatico della responsabilità del ginecologo nella nascita di un bambino malformato, effetto del confronto tra la vis espansiva del diritto vivente ed il freno dei più recenti interventi legislativi, conferma la oggettivizzazione della prestazione esigibile implicita nella posizione di garanzia del professionista in ragione del grado di specializzazione e della tipologia di struttura sanitaria in cui opera. Accanto allo scrupoloso adempimento della prestazione principale sia diagnostica che terapeutica, è dovuto il rispetto dell’intangibilità della sfera soggettiva della gestante e del nascituro, senza sottovalutare la posizione creditoria di terzi, tra cui primeggia il padre. Il focus sulla valenza oggettiva del consenso informato evidenzia altresì i limiti di una lettura calibrata sulle sole potenzialità lesive dell’inadempimento e sugli effetti protettivi del contratto.
Nascita del bambino malformato: errore medico ed errore diagnostico
GISELLA PIGNATARO
2019
Abstract
L’inquadramento dogmatico della responsabilità del ginecologo nella nascita di un bambino malformato, effetto del confronto tra la vis espansiva del diritto vivente ed il freno dei più recenti interventi legislativi, conferma la oggettivizzazione della prestazione esigibile implicita nella posizione di garanzia del professionista in ragione del grado di specializzazione e della tipologia di struttura sanitaria in cui opera. Accanto allo scrupoloso adempimento della prestazione principale sia diagnostica che terapeutica, è dovuto il rispetto dell’intangibilità della sfera soggettiva della gestante e del nascituro, senza sottovalutare la posizione creditoria di terzi, tra cui primeggia il padre. Il focus sulla valenza oggettiva del consenso informato evidenzia altresì i limiti di una lettura calibrata sulle sole potenzialità lesive dell’inadempimento e sugli effetti protettivi del contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.