La consapevolezza della necessità di riservare ai soggetti minori di età una particolare attenzione in vista della loro crescita e del loro giusto inserimento nel contesto sociale ha trovato un ulteriore e, da tempo, programmato riconoscimento in materia di esecuzione penale. Dopo più di quaranta anni di attesa, si è finalmente realizzata la condizione prevista per la cessazione di efficacia della disposizione transitoria di cui all'art. 79, comma 1, ord. penit., secondo la quale le norme previste per gli adulti si applicano «anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». L'organica riforma dell'esecuzione penitenziaria minorile – entrata in vigore il 10 novembre del 2018 – è giunta al traguardo con il d. lg. 2 ottobre 2018, n. 121, recante la «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni». L'evento può definirsi storico non solo in ragione del lungo arco temporale trascorso per il conseguimento del risultato, ma soprattutto per la presa d'atto in sede di riforma dei principi consacrati nelle Carte internazionali dei diritti e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. L'intento di pervenire ad una riforma organica in vista dello sviluppo di un autonomo sottosistema penitenziario minorile fondato su principi e istituti specifici ha preso le mosse dalle direttive indicate nella legge delega n. 103 del 2017 per adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minorenni (art. 1, comma 85, lett. p). Nel ribadire la necessità di assicurare una giurisdizione specializzata affidata al tribunale per i minorenni, si è precisato che le disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per i minorenni dovessero avere di mira la socializzazione, la responsabilizzazione e la promozione della persona. Sempre la particolare attenzione nei confronti dei processi educativi in atto ha condotto a prevedere l'estensione ai detenuti «giovani adulti» (di età compresa tra i 18 e i 25 anni) della disciplina prevista per i minorenni nonché la individuazione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative proprie del condannato preso in considerazione. Tale prospettiva è stata ulteriormente sviluppata con la previsione dell'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, soprattutto per quanto concerne i requisiti per l'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, nonché dell'eliminazione di automatismi e preclusioni per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari. La consapevolezza di dover assicurare un trattamento personalizzato funzionale al recupero del minorenne e al suo reinserimento sociale ha indotto il legislatore delegante a prevedere, infine, il necessario rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale nonché dei contatti con il mondo esterno. La scelta del legislatore delegato per quanto concerne la modalità attuativa della delega ha dato luogo ad un impianto normativo autonomo, in linea con quanto verificatosi a proposito delle disposizioni relative al processo penale minorile (D.P.R. n. 448/1988). Il d. lgs. n. 121/2018 ha pertanto il merito di superare la grave lacuna in materia di esecuzione penale, consolidatasi con l'operatività dell'art. 79 ord. penit., predisponendo una regolamentazione organica destinata ai condannati minorenni e a quelli al di sotto dei venticinque anni, in modo tale che l'esecuzione della pena risulti idonea a favorire il loro reinserimento sociale. Sembra così finalmente raggiunto il risultato auspicato, da tempo, di allestire un impianto normativo dotato di autonomia e di specificità rispetto all'ordinamento penitenziario per gli adulti, in adesione con quanto prescritto in sede internazionale, ove si è più volte proclamato un superiore interesse rivolto a coloro che non hanno ancora acquisito la maggiore età, incentrato sulla convinzione che il riconoscimento di una particolare tutela costituisca un impegno doveroso per qualsiasi società civile. Se, da un lato, va apprezzata la scelta legislativa volta a colmare la lacuna originata dalla mancanza di un sistema destinato ai minorenni, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Corte costituzionale, dall’altro, occorre sottolineare le incertezze determinate dal nuovo assetto normativo nella misura in cui si registrano sovrapposizioni tra le diverse fonti che scaricano sull’operatore un difficile onere interpretativo. La stessa limitazione all'operatività della prevalenza delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 121/2018 nel catalogo delle fonti - rappresentata dall'esplicito riferimento all'esecuzione delle sole misure penali di comunità o delle pene detentive – genera l'idea del ricorso a differenti discipline in ragione del provvedimento da eseguire. La riforma ha comunque il merito di precisare le finalità riconducibili alla fase esecutiva – seppur con riferimento esplicito all’esecuzione della pena detentiva e delle misure di comunità – e gli strumenti per perseguirle (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121/2018), in modo che l’aspetto retributivo della sanzione si combini, se non addirittura ceda il passo, a quello educativo. Gli obiettivi programmati mirano a “favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”, nonché “la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati”. Tutto ciò mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero. In ragione dell’apprezzamento per l’impostazione scelta dal legislatore, lascia perplessi che la riforma sia espressamente riferita solo all’esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità e non già all’intero complesso dell’esecuzione penale nei confronti dei minorenni. Lo studio del fenomeno esecutivo riguardante il minore di età comporta, nel suo complesso, il rinvio alla disciplina prevista per l’esecuzione delle pene principali e di quelle accessorie, delle sanzioni sostitutive, delle misure di sicurezza, delle misure penali di comunità (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova in casi particolari), delle altre misure alternative, nonché a quella stabilita per il ricorso alla liberazione condizionale e alla riabilitazione.

L'esecuzione penale a carico dei minorenni dopo la riforma apportata dal D. Lgs. n. 121/2018

KALB L.
2019-01-01

Abstract

La consapevolezza della necessità di riservare ai soggetti minori di età una particolare attenzione in vista della loro crescita e del loro giusto inserimento nel contesto sociale ha trovato un ulteriore e, da tempo, programmato riconoscimento in materia di esecuzione penale. Dopo più di quaranta anni di attesa, si è finalmente realizzata la condizione prevista per la cessazione di efficacia della disposizione transitoria di cui all'art. 79, comma 1, ord. penit., secondo la quale le norme previste per gli adulti si applicano «anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». L'organica riforma dell'esecuzione penitenziaria minorile – entrata in vigore il 10 novembre del 2018 – è giunta al traguardo con il d. lg. 2 ottobre 2018, n. 121, recante la «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni». L'evento può definirsi storico non solo in ragione del lungo arco temporale trascorso per il conseguimento del risultato, ma soprattutto per la presa d'atto in sede di riforma dei principi consacrati nelle Carte internazionali dei diritti e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale. L'intento di pervenire ad una riforma organica in vista dello sviluppo di un autonomo sottosistema penitenziario minorile fondato su principi e istituti specifici ha preso le mosse dalle direttive indicate nella legge delega n. 103 del 2017 per adeguare le norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minorenni (art. 1, comma 85, lett. p). Nel ribadire la necessità di assicurare una giurisdizione specializzata affidata al tribunale per i minorenni, si è precisato che le disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per i minorenni dovessero avere di mira la socializzazione, la responsabilizzazione e la promozione della persona. Sempre la particolare attenzione nei confronti dei processi educativi in atto ha condotto a prevedere l'estensione ai detenuti «giovani adulti» (di età compresa tra i 18 e i 25 anni) della disciplina prevista per i minorenni nonché la individuazione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative proprie del condannato preso in considerazione. Tale prospettiva è stata ulteriormente sviluppata con la previsione dell'ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione, soprattutto per quanto concerne i requisiti per l'ammissione all'affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà, nonché dell'eliminazione di automatismi e preclusioni per la revoca o per la concessione dei benefici penitenziari. La consapevolezza di dover assicurare un trattamento personalizzato funzionale al recupero del minorenne e al suo reinserimento sociale ha indotto il legislatore delegante a prevedere, infine, il necessario rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale nonché dei contatti con il mondo esterno. La scelta del legislatore delegato per quanto concerne la modalità attuativa della delega ha dato luogo ad un impianto normativo autonomo, in linea con quanto verificatosi a proposito delle disposizioni relative al processo penale minorile (D.P.R. n. 448/1988). Il d. lgs. n. 121/2018 ha pertanto il merito di superare la grave lacuna in materia di esecuzione penale, consolidatasi con l'operatività dell'art. 79 ord. penit., predisponendo una regolamentazione organica destinata ai condannati minorenni e a quelli al di sotto dei venticinque anni, in modo tale che l'esecuzione della pena risulti idonea a favorire il loro reinserimento sociale. Sembra così finalmente raggiunto il risultato auspicato, da tempo, di allestire un impianto normativo dotato di autonomia e di specificità rispetto all'ordinamento penitenziario per gli adulti, in adesione con quanto prescritto in sede internazionale, ove si è più volte proclamato un superiore interesse rivolto a coloro che non hanno ancora acquisito la maggiore età, incentrato sulla convinzione che il riconoscimento di una particolare tutela costituisca un impegno doveroso per qualsiasi società civile. Se, da un lato, va apprezzata la scelta legislativa volta a colmare la lacuna originata dalla mancanza di un sistema destinato ai minorenni, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Corte costituzionale, dall’altro, occorre sottolineare le incertezze determinate dal nuovo assetto normativo nella misura in cui si registrano sovrapposizioni tra le diverse fonti che scaricano sull’operatore un difficile onere interpretativo. La stessa limitazione all'operatività della prevalenza delle previsioni contenute nel d.lgs. n. 121/2018 nel catalogo delle fonti - rappresentata dall'esplicito riferimento all'esecuzione delle sole misure penali di comunità o delle pene detentive – genera l'idea del ricorso a differenti discipline in ragione del provvedimento da eseguire. La riforma ha comunque il merito di precisare le finalità riconducibili alla fase esecutiva – seppur con riferimento esplicito all’esecuzione della pena detentiva e delle misure di comunità – e gli strumenti per perseguirle (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 121/2018), in modo che l’aspetto retributivo della sanzione si combini, se non addirittura ceda il passo, a quello educativo. Gli obiettivi programmati mirano a “favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato”, nonché “la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati”. Tutto ciò mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero. In ragione dell’apprezzamento per l’impostazione scelta dal legislatore, lascia perplessi che la riforma sia espressamente riferita solo all’esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità e non già all’intero complesso dell’esecuzione penale nei confronti dei minorenni. Lo studio del fenomeno esecutivo riguardante il minore di età comporta, nel suo complesso, il rinvio alla disciplina prevista per l’esecuzione delle pene principali e di quelle accessorie, delle sanzioni sostitutive, delle misure di sicurezza, delle misure penali di comunità (affidamento in prova al servizio sociale, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova in casi particolari), delle altre misure alternative, nonché a quella stabilita per il ricorso alla liberazione condizionale e alla riabilitazione.
2019
9788865211038
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