L’ampio processo di riforma che ha investito la pubblica amministrazione nell’ultimo trentennio ha riguardato anche il profilo organizzativo interno, ossia la natura e la gestione del rapporto di impiego dei relativi dipendenti. Com’è noto, fatta eccezione per alcune tipizzate categorie (di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 165/2001 ), la generalità del personale impiegato presso un’organizzazione amministrativa è stata interessata da una tendenziale “privatizzazione”, con la progressiva equiparazione (ovvero “osmosi”) all’impiego presso le aziende private. Sul piano ermeneutico, oltre ad una vasta letteratura , si rinvengono plurimi ed autorevoli pronunciati, solo in parte citati infra. L’incipit di qualsiasi trattazione in materia non può prescindere da quanto precisato dal Giudice delle Leggi, secondo cui il processo di riforma, di carattere globale (il cui abbrivio è rappresentato dalle leggi n. 142/90 e n. 241/90, proseguito con la legge delega n. 421/92), ha inciso anche sul quadro strutturale della P.A., accentuando progressivamente la distinzione tra aspetto organizzativo e rapporto di lavoro. Ivi si osserva: “Il modello del pubblico impiego che scaturisce dal nuovo assetto delle fonti, nel quale l’organizzazione resta necessariamente disciplinata dalla legge e dalla potestà amministrativa mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti abbandona il tradizionale statuto integralmente pubblicistico, non imposto dall’art. 97 cost., e viene attratto nell’orbita della disciplina civilistica per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclusivamente pubblico dell’azione amministrativa, garantisce, senza pregiudizio dell’imparzialità, anche il valore dell’efficienza contenuta nel precetto costituzionale, assicurando il contenuto della prestazione in termini di produttività e flessibilità” . Il processo evolutivo in esame ha riguardato, anche, il “sistema delle fonti” posto che, al tradizionale paradigma pubblicistico, imperniato sull’esclusività della fonte legislativa, è subentrata la contrattualizzazione del rapporto del dipendente di una P.A. (art. 2 del d. lgs. n. 165/2001 ), in virtù della quale la disciplina giuridica (in modo prevalente) e quella economica (in modo pressoché esclusivo ) si rinvengono nella fonte contrattuale (articolata, com’è noto, in due livelli gerarchicamente posti ).

I riflessi sostanziali e processuali dei poteri datoriali nel pubblico impiego privatizzato

francesco armenante
2018-01-01

Abstract

L’ampio processo di riforma che ha investito la pubblica amministrazione nell’ultimo trentennio ha riguardato anche il profilo organizzativo interno, ossia la natura e la gestione del rapporto di impiego dei relativi dipendenti. Com’è noto, fatta eccezione per alcune tipizzate categorie (di cui all’art. 3 del d. lgs. n. 165/2001 ), la generalità del personale impiegato presso un’organizzazione amministrativa è stata interessata da una tendenziale “privatizzazione”, con la progressiva equiparazione (ovvero “osmosi”) all’impiego presso le aziende private. Sul piano ermeneutico, oltre ad una vasta letteratura , si rinvengono plurimi ed autorevoli pronunciati, solo in parte citati infra. L’incipit di qualsiasi trattazione in materia non può prescindere da quanto precisato dal Giudice delle Leggi, secondo cui il processo di riforma, di carattere globale (il cui abbrivio è rappresentato dalle leggi n. 142/90 e n. 241/90, proseguito con la legge delega n. 421/92), ha inciso anche sul quadro strutturale della P.A., accentuando progressivamente la distinzione tra aspetto organizzativo e rapporto di lavoro. Ivi si osserva: “Il modello del pubblico impiego che scaturisce dal nuovo assetto delle fonti, nel quale l’organizzazione resta necessariamente disciplinata dalla legge e dalla potestà amministrativa mentre il rapporto di lavoro dei dipendenti abbandona il tradizionale statuto integralmente pubblicistico, non imposto dall’art. 97 cost., e viene attratto nell’orbita della disciplina civilistica per tutti quei profili che non sono connessi al momento esclusivamente pubblico dell’azione amministrativa, garantisce, senza pregiudizio dell’imparzialità, anche il valore dell’efficienza contenuta nel precetto costituzionale, assicurando il contenuto della prestazione in termini di produttività e flessibilità” . Il processo evolutivo in esame ha riguardato, anche, il “sistema delle fonti” posto che, al tradizionale paradigma pubblicistico, imperniato sull’esclusività della fonte legislativa, è subentrata la contrattualizzazione del rapporto del dipendente di una P.A. (art. 2 del d. lgs. n. 165/2001 ), in virtù della quale la disciplina giuridica (in modo prevalente) e quella economica (in modo pressoché esclusivo ) si rinvengono nella fonte contrattuale (articolata, com’è noto, in due livelli gerarchicamente posti ).
2018
978-88-97741-97-8
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4730967
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact