Il presente lavoro esamina il diritto di accesso al tribunale di cui all’art. 6, par. 1 CEDU nell’aspetto relativo alle modalità di presentazione dei ricorsi davanti ai giudici di legittimità. Dopo la disamina dei fatti del caso Trevisanato, destinatario di un licenziamento ai sensi della l. 223/91 ritenuto, a suo avviso, contrario alla Direttiva 98/59/CE (paragrafo 1), il lavoro si concentra sulle questioni di diritto collegate all’art. 366 bis c.p.c. che richiede la formulazione per ciascun motivo di ricorso in Cassazione di un quesito di diritto, pena la sua inammissibilità (paragrafo 2). La decisione della Corte di Strasburgo si basa su alcune ben consolidate premesse (paragrafo 3), nonché sul richiamo di precedenti casi in cui la stessa Corte ha ritenuto che le modalità formali di presentazione dei ricorsi avessero impedito di fatto il diritto di accesso al tribunale (paragrafo 3.1). L’analisi si sposta, poi, sulle ricadute sul piano nazionale che, pur non essendo una diretta conseguenza della sentenza Trevisanato in cui la Corte EDU non rileva alcuna violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, riguardano un generale riassetto della normativa in materia di filtro di ammissibilità come ulteriore “tentativo” normativo di restituire alla Corte di Cassazione il suo ruolo di giudice di legittimità riducendo il numero dei ricorsi da valutare perché inammissibili. Le conclusioni, tuttavia, consentiranno di riflettere sul fatto che, a prescindere dalle questioni formali, le “ragioni” avanzate dal Trevisanato concernenti l’incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva comunitaria trovano conferma nella sentenza di condanna dell’Italia a seguito di procedura di infrazione da parte della Commissione europea

IL DIRITTO DI ACCESSO AD UN GIUDICE E IL C.D. “FILTRO” IN CASSAZIONE (art. 6, par. 1, CEDU)

Teresa Russo
2020-01-01

Abstract

Il presente lavoro esamina il diritto di accesso al tribunale di cui all’art. 6, par. 1 CEDU nell’aspetto relativo alle modalità di presentazione dei ricorsi davanti ai giudici di legittimità. Dopo la disamina dei fatti del caso Trevisanato, destinatario di un licenziamento ai sensi della l. 223/91 ritenuto, a suo avviso, contrario alla Direttiva 98/59/CE (paragrafo 1), il lavoro si concentra sulle questioni di diritto collegate all’art. 366 bis c.p.c. che richiede la formulazione per ciascun motivo di ricorso in Cassazione di un quesito di diritto, pena la sua inammissibilità (paragrafo 2). La decisione della Corte di Strasburgo si basa su alcune ben consolidate premesse (paragrafo 3), nonché sul richiamo di precedenti casi in cui la stessa Corte ha ritenuto che le modalità formali di presentazione dei ricorsi avessero impedito di fatto il diritto di accesso al tribunale (paragrafo 3.1). L’analisi si sposta, poi, sulle ricadute sul piano nazionale che, pur non essendo una diretta conseguenza della sentenza Trevisanato in cui la Corte EDU non rileva alcuna violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, riguardano un generale riassetto della normativa in materia di filtro di ammissibilità come ulteriore “tentativo” normativo di restituire alla Corte di Cassazione il suo ruolo di giudice di legittimità riducendo il numero dei ricorsi da valutare perché inammissibili. Le conclusioni, tuttavia, consentiranno di riflettere sul fatto che, a prescindere dalle questioni formali, le “ragioni” avanzate dal Trevisanato concernenti l’incompatibilità della normativa nazionale con la direttiva comunitaria trovano conferma nella sentenza di condanna dell’Italia a seguito di procedura di infrazione da parte della Commissione europea
2020
978-88-13-372415
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11386/4749429
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