La Direttiva (UE) 2017/828 e quella del Consiglio del 17 maggio 2017 hanno modificato la Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (“Shareholder Rights Directive”) che concerne l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.La SHRD II, al fine di favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate e limitare, di conseguenza, il fenomeno di tunneling ha introdotto alcune previsioni volte ad assicurare un’informazione tempestiva, nonché adeguati presidi di tutela nel processo di deliberazione delle predette operazioni
SHRD2: le novità in tema di operazioni con parti correlate. Prime riflessioni sulla proposta di modifica del regolamento.
G. Liace
2020
Abstract
La Direttiva (UE) 2017/828 e quella del Consiglio del 17 maggio 2017 hanno modificato la Direttiva 2007/36/CE relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (“Shareholder Rights Directive”) che concerne l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti.La SHRD II, al fine di favorire il controllo degli azionisti sulle operazioni con parti correlate e limitare, di conseguenza, il fenomeno di tunneling ha introdotto alcune previsioni volte ad assicurare un’informazione tempestiva, nonché adeguati presidi di tutela nel processo di deliberazione delle predette operazioniFile in questo prodotto:
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