Le questioni di giurisdizione, nel nostro ordinamento processuale, possono essere sollevate: 1) con l’eccezione di difetto di giurisdizione (art. 9 c.p.a. e art. 37 c.p.c.); 2) con il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 10 c.p.a. e artt. 41, primo comma, e 367 c.p.c.); 3) con l’elevazione del conflitto di giurisdizione ad opera di un’amministrazione che non sia parte in causa (art. 41, secondo comma, c.p.c.); 4) con l’appello, se si tratta di impugnare una sentenza di primo grado; oppure con il ricorso per cassazione, se si tratta di sentenze di secondo grado. Il ricorso per cassazione andrà formulato ai sensi dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 360 c.p.c., se è proposto avverso le sentenze del giudice ordinario; andrà formulato ai sensi dell’art. 362, primo comma, c.p.c., se proposto avverso le sentenze del giudice speciale. Inoltre, le questioni di giurisdizione possono essere fatte valere: 5) con il mezzo di elevazione dei conflitti, positivi o negativi, fra giudici speciali e fra questi e giudice ordinario, nonché dei conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, c.p.c.; 6) con il mezzo previsto dall’art. 363 c.p.c., principio di diritto nell’interesse della legge.
Il sindacato sulla giurisdizione
Sergio Perongini
2020
Abstract
Le questioni di giurisdizione, nel nostro ordinamento processuale, possono essere sollevate: 1) con l’eccezione di difetto di giurisdizione (art. 9 c.p.a. e art. 37 c.p.c.); 2) con il regolamento preventivo di giurisdizione (art. 10 c.p.a. e artt. 41, primo comma, e 367 c.p.c.); 3) con l’elevazione del conflitto di giurisdizione ad opera di un’amministrazione che non sia parte in causa (art. 41, secondo comma, c.p.c.); 4) con l’appello, se si tratta di impugnare una sentenza di primo grado; oppure con il ricorso per cassazione, se si tratta di sentenze di secondo grado. Il ricorso per cassazione andrà formulato ai sensi dell’art. 39 c.p.a. e dell’art. 360 c.p.c., se è proposto avverso le sentenze del giudice ordinario; andrà formulato ai sensi dell’art. 362, primo comma, c.p.c., se proposto avverso le sentenze del giudice speciale. Inoltre, le questioni di giurisdizione possono essere fatte valere: 5) con il mezzo di elevazione dei conflitti, positivi o negativi, fra giudici speciali e fra questi e giudice ordinario, nonché dei conflitti negativi di attribuzione tra la pubblica amministrazione e il giudice ordinario, ai sensi dell’art. 362, secondo comma, c.p.c.; 6) con il mezzo previsto dall’art. 363 c.p.c., principio di diritto nell’interesse della legge.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.